libero accesso

Diritto civile

Obbligazioni

16 | 07 | 2021

Il riparto dell’onere della prova in caso di reciproca richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento

Flaminia Schiavoni

Con sentenza del 16 luglio 2020, n. 20320, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è tornata sulla questione della richiesta reciproca di risoluzione del contratto per inadempimento. 

L’azione di risoluzione è uno dei rimedi apprestati dall’ordinamento a fronte dell’inadempimento di un’obbligazione: tale azione, prevista unicamente in relazione ai crediti sorti da contratti a prestazioni corrispettive (artt. 1453 e ss. c.c.), consente al creditore di liberarsi dal suo obbligo e di ottenere la restituzione di quanto eventualmente abbia già eseguito in attuazione del vincolo contrattuale (il contratto si risolve infatti retroattivamente ex art. 1458 c.c.). 

Rispetto a tale tecnica di tutela, prevista in caso di inadempimento, un problema particolarmente rilevante è quello concernente il riparto dell’onere probatorio tra creditore e debitore. 

Per consolidata giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 

Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). 

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2020, nn. 18200 e 18202).  

La Suprema Corte ha concluso nel senso che tale principio comporta altresì che, nell'ipotesi di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento, ciascuna parte per paralizzare la domanda dell'altra deve dimostrare il proprio adempimento, fermo restando che nel caso in cui nessuna abbia assolto tale onere, il giudice è chiamato a valutare i rispettivi inadempimenti comparativamente, per poi stabilire quale condotta sia stata causa efficiente della crisi del rapporto (Cass. civ., sez. VI-1, 5 giugno 2018, n. 14314; Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2018, n. 6675).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1453 c.c.
  • Art. 1458 c.c.
  • Art. 1460 c.c.