Diritto civile
Contratti
14 | 04 | 2022
Il diritto di recesso del contraente nell'assicurazione sulla vita
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 12264 del 14 aprile 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione hanno ricordato che le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2002, n. 5119) hanno evidenziato come la circostanza per cui nella "pratica corrente, le polizze di assicurazione contro gli infortuni non si limitano a coprire l'ipotesi dell'infortunio inabilitante o invalidante, ma anche quella dell'infortunio mortale", le "differenziazioni di disciplina sopra menzionate sono [...] destinate ad operare nell'ambito di un medesimo contratto". Una peculiarità del contratto di assicurazione privata contro gli infortuni è infatti "proprio quella dell'essere tale contratto caratterizzato dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità permanente, sia del rischio di infortunio mortale. La duplicità del rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina si ricolleghi alla deduzione di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio mortale" (Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2022, n. 5119 cit.; all'indirizzo raccomandato dalle Sezioni Unite sembrano potersi ricondurre Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2004, n. 5000; Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2021, n. 9380).
Applicando, al caso di specie, i principi così statuiti nella più alta sede della giurisdizione ordinaria, occorrerà dunque procedere alla verifica della specifica applicabilità dell'art. 177, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (codice assicurazioni private) al contratto attraverso il quale le parti previdero l'ipotesi del pagamento, da parte della compagnia assicuratrice, di un'indennità, in favore dell'assicurato, per il caso di infortunio, anche mortale. In breve, al fine di riconoscere il potere dell'assicurato di sciogliersi dal contratto di assicurazione contro gli infortuni (anche mortali), secondo i tempi e le forme di cui all'art. 177 cod. ass., occorrerà svolgere un accurato esame sulla natura di detta prerogativa, sulle sue origini, le finalità, le funzioni e le ragioni della relativa previsione legislativa, al fine di misurarne la compatibilità con la specifica struttura causale della singola polizza considerata. A riguardo, varrà considerare come il diritto di recesso previsto dall'art. 177 cod. ass. si ponga, storicamente, in continuità con il testo di cui all'art. 111 del previgente D.L.vo n. 174/95, che, a sua volta, ebbe a recepirne il tenore dall'art. 16, D.L.vo n. 515/92. Secondo la concorde (e comunque più condivisa) interpretazione della letteratura giuridica, il diritto di recesso del contraente, nell'assicurazione sulla vita, venne introdotto allo specifico fine di sanare le “asimmetrie informative” fra assicuratore e contraente, particolarmente rilevanti nel “ramo vita”, in considerazione, da un lato, del normale carattere duraturo del vincolo imposto al contraente dalle polizze-vita, dall'altro, della circostanza costituita dalla frequente collocazione di dette polizze mediante tecniche “aggressive”, assimilabili a quelle seguite nella collocazione degli strumenti finanziari (sovente accostati alle finalità proprie delle polizze-vita) e dell'elevato tecnicismo di quelle polizze, tale da esporre l'assicurato al rischio di esprimere un consenso negoziale non sempre adeguatamente ponderato o consapevole.
Fatte proprie tali condivisibili ragioni sottese al riconoscimento del recesso sancito dall'art. 177 cit., spetterà al giudice del merito procedere alla verifica di compatibilità di tale istituto con riferimento alla polizza di assicurazione contro gli infortuni (anche) mortali: un contratto di per sé del tutto privo di contenuto finanziario e a cui rimane estranea la previsione di alcun piano di accumulo, di alcun diritto di riscatto (ai sensi dell'art. 1924 c.c.) e di alcuna funzione previdenziale. Si tratterà di condurre un'indagine in modo del tutto indipendente da un'aprioristica e astratta riconduzione del contratto di assicurazione contro gli infortuni (anche mortali) all'uno all'altro tipo assicurativo (dell'assicurazione contro i danni o dell'assicurazione sulla vita), dovendosi piuttosto giungere alla più coerente e adeguata disciplina del singolo rapporto in ragione dello specifico assetto di interessi che le parti intesero realizzare attraverso la stipulazione della singola polizza considerata.
Riferimenti Normativi: