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Diritto penale

Delitti

14 | 04 | 2022

Abuso d'ufficio: inidonei ad integrare il reato i comportamenti non correlati all'attività funzionale dell'agente

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 14721 del 17 febbraio 2022 (dep. 14 aprile 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in materia di abuso d’ufficio.

Ai sensi dell’art. 323 c.p., salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta di abuso di ufficio deve realizzarsi necessariamente nello "svolgimento delle funzioni o del servizio", non essendo sufficiente la sola violazione – come nel caso di specie – di una norma che veda come destinatari consiliari comunali.

Con siffatta locuzione contenuta nell'art. 323 c.p., si è reso chiaro che per la configurabilità del reato non rileva l'abuso della qualità pubblica, ma necessario che l'abuso si realizzi attraverso l'esercizio del potere pubblico.

Si è affermato a tal riguardo che, ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è richiesto che l'abuso si realizzi attraverso l'esercizio da parte del pubblico ufficiale del potere pubblico allo stesso attribuito, con la conseguenza che il reato in questione non è configurabile quando il pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni (Cass. pen., sez. VI, 25 febbraio 1998, n. 5118; Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 2006, n. 7600; Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2017, n. 52053, nel caso di atti compiuti con difetto assoluto di attribuzione) ovvero senza servirsi in alcun modo dell'attività funzionale svolta (Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2008, n. 6489) ovvero quando la condotta sia soltanto occasionata dallo svolgimento delle sue funzioni (Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 2013, n. 42836).

In tali casi, i comportamenti non correlati all'attività funzionale dell'agente possono integrare una mera violazione del dovere di correttezza, non rilevante tuttavia per integrare il reato di cui all'art. 323 c.p.. (Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2008, n. 6489), anche se realizzati in contrasto di interessi con l'attività istituzionale (Cass. pen., sez. VI, 5 dicembre 2012, n. 1269, con riferimento ad attività di consulenza privata, praticata da un pubblico ufficiale al di fuori dell'ufficio).

Nel caso di specie, la condotta di abuso dell'intraneus è stata accertata con riferimento alla sola violazione da parte del pubblico ufficiale di una norma comportamentale, posta a tutela del principio di imparzialità e di buona amministrazione, per prevenire conflitti di interessi tra l'attività istituzionale dei consiglieri comunali e quella privata che questi potrebbero svolgere con incarichi e consulenze affidati da enti o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del relativo comune.

Si trattava dunque di una condotta (l'assunzione di un incarico professionale presso un'azienda municipalizzata) che non coinvolgeva da parte dell'intraneus lo svolgimento della sua attività funzionale pubblica, in quanto assunta nella veste di privato cittadino e non nell'ambito dell'esercizio funzionale dell'ufficio pubblico ricoperto in seno al consiglio comunale.

In tali casi, la violazione del divieto comportamentale come ha precisato la giurisprudenza di legittimità in sede civile, può tuttalpiù incidere negativamente solo sull'incarico o sulla consulenza, determinandone l'invalidità (Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2994, n. 5076).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 323 c.p.