Diritto processuale penale
Misure cautelari
16 | 07 | 2021
Pandemia e carcere: la compatibilità della misura cautelare carceraria e il rischio di contagio da Covid-19
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 27650 del 9 marzo 2021 (dep. 16 luglio 2021),
la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la compatibilità
tra la misura cautelare carceraria e il rischio di contagio per la pandemia da Covid-19,
con particolare riferimento ai soggetti portatori di gravi malattie.
La situazione di conclamata pandemia, come quella da Covid-19,
non è direttamente riconducibile alle previsioni di cui all'art. 275 comma 4-bis
c.p.p., riguardanti i casi in cui l'imputato sia portatore di malattia
particolarmente grave. Anche in questo caso, tuttavia, potrebbe ritenersi
configurabile una situazione di incompatibilità con il regime carcerario al
ricorrere di due condizioni: in primo luogo, che il detenuto sia affetto da una
patologia tale che in caso di contagio sia certo o altamente probabile il
verificarsi di gravi complicanze o di morte; in secondo luogo, che sussista un
rischio concreto per il detenuto di contrarre il Coronavirus nel carcere in cui
è ristretto, in ragione dell'esistenza di specifici casi di contagio da Covid-19
accertati tra i detenuti, ovvero della capillarità della diffusione del virus
nell'area territoriale in cui si trova il carcere e, nel contempo, che presso
il suddetto istituto, non sia possibile adottare le precauzioni finalizzate a
ridurre il pericolo di contagio, precauzioni che, invece, potrebbero essere
adottate correttamente nel luogo di custodia domiciliare.
Già in altre occasioni, del resto, è stato affermato il
principio secondo cui la ricorrenza di una delle ipotesi di incompatibilità con
il regime carcerario ex art. 275, comma 4-bis c.p.p. e la prevalenza del
divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie
rispetto alla presunzione d'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere nei
casi di cui al comma 3 dello stesso articolo, devono essere accertate sia in
astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto (Cass.
pen., sez. VI, 15 luglio 2010, n. 34433; Cass.
pen., sez. V, 6 ottobre 2020, n. 35012).
Nelle situazioni non caratterizzate dal rischio di contagio
per la pandemia, la valutazione di incompatibilità col regime carcerario per la
gravità delle condizioni di salute del detenuto va effettuata tenendo conto
della concreta situazione nella quale il detenuto si trova ristretto e della
possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle
terapie di cui egli necessita (Cass. pen., sez. VI, 7 novembre 2018, n. 58421
del 07/11/2018; Cass. pen., sez. I, 6 marzo 2008, n. 12716).
Analogamente, in periodo di pandemia, l'incompatibilità ex
art. 275 comma 4-bis c.p.p. delle condizioni di salute con lo stato di
detenzione per il pericolo di contagio deve essere ancorata – oltre che alla
verifica circa la presenza nell'indagato di una o più patologie, tali che in
caso di contagio risulti appunto certo o altamente probabile il verificarsi di
gravi complicanze o di morte – alla ulteriore verifica del rischio che il
carcere in cui l'indagato si trovi ristretto sia un luogo nel quale
concretamente sia possibile contrarre il virus (Cass. pen., sez. IV, 23
settembre 2020, n. 27917).
Tale verifica non può che essere condotta sulla base di elementi obiettivi che diano conto della ragionevolezza e concretezza della prognosi, quali, ad esempio, uno (o più casi) di contagio da Covid-19, da considerare insieme al fatto che in quel carcere per le sue obiettive condizioni, non sia possibile adottare le precauzioni finalizzate ad impedirne la diffusione.
Quindi, conclude la Suprema Corte, ai fini della compatibilità tra misura cautelare carceraria e rischio di infezione da Covid-19, con particolare riguardo ai soggetti portatori di malattie gravi, è necessario un ulteriore accertamento giudiziario relativamente alle specifiche misure di prevenzione messe a punto dalla struttura carceraria, atte ad impedire la diffusione del virus ritenuto il concreto rischio di contagio.
Riferimenti Normativi: