Diritto processuale penale
Atti
14 | 04 | 2022
Le Sezioni Unite sulla notificazione da eseguire successivamente a quella attestante la irreperibilità dell'imputato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 14573 del 25 novembre 2021 (dep. 14 aprile 2022), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno risolto la seguente questione di diritto: “se, attestata dall'addetto al servizio postale incaricato della notificazione la irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p.., ovvero sia necessaria l'osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3, c.p.p."
Secondo un consolidato orientamento di legittimità, tra l’altro conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite, l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, c.p.p., è integrata dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. un., 22 giugno 2017, n. 58120).
Un secondo indirizzo ritiene, invece, che è affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui, accertata dall’addetto al servizio postale l’irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell’art. 170, comma 3, c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. II, 29 novembre 2018, n. 57801). Secondo tale orientamento, l’“irreperibilità” espressamente prevista dall'art. 170 c.p.p. non è sovrapponibile a quella tipica disciplinata dall’art. 159 c.p.p. e non è idonea ad integrare la condizione che legittima la notifica sostitutiva al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4, c.p.p.. La notifica effettuata con lo strumento della posta soggiace, infatti, alle regole indicate nell’art. 170 c.p.p., che al comma 3 prevede che nei casi in cui la notifica della raccomandata non sia andata a buon fine per “irreperibilità” del destinatario, la stessa debba essere ripetuta nei modi ordinari, ovvero attraverso l’ufficiale giudiziario. Perché la notifica possa ritenersi “perfetta” occorre che siano rispettate tutte le regole che la governano; tali regole variano in relazione allo strumento (posta o notifica a mezzo di ufficiale giudiziario) utilizzato per portare a compimento la comunicazione. Così, quando la prima notifica sia stata effettuata a mezzo del servizio postale è necessario il rispetto delle regole che governano tale tipo di attività e, primariamente dell’art. 170 c.p.p. che in caso di irreperibilità accertata dall’agente addetto al servizio postale prevede la ripetizione della notifica con le modalità ordinarie: la ratio della norma risiede evidentemente nella presunzione di minore affidabilità del servizio postale rispetto a quello affidato agli Uffici per le notificazioni istituiti presso le Corti di appello. Non è, pertanto, possibile interrompere l'iter che la legge prescrive per la perfezione della notifica a mezzo posta equiparando l’“irreperibilità” accertata dall’addetto al servizio postale alla condizione di “temporanea assenza”, che parte della giurisprudenza ritiene sufficiente per sostenere la legittimità della notifica sostitutiva al difensore.
Risolvendo la questione sottoposta alla sua attenzione, la Suprema Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: “in caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, c.p.p., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, c.p.p. In questo caso, dì conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p.”
Riferimenti Normativi: