Diritto penale
Contravvenzioni
14 | 04 | 2022
Atti contrari alla pubblica decenza: secondo la Consulta la sanzione è sproporzionata
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 95 del 9 marzo 2022 (dep. 14 aprile 2022), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 726 c.p., rubricato “Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio”, così come sostituito dall’art. 2, comma 6, del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67). nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309».
Prima della modifica apportata dall’art. 2, comma 6, del D.L.vo n. 8 del 2016, l’art. 726, comma 1 c.p. configurava una contravvenzione, da ultimo punita con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 10 a 206 euro. La condotta era – e tuttora è – descritta come il fatto di «chiunque, in luogo pubblico o aperto e esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza».
L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale intervenuta dal 1930 a oggi su questa disposizione si è essenzialmente concentrata sul problema della distinzione del suo ambito applicativo da quello della fattispecie di atti osceni, originariamente configurata dall’art. 527 c.p. come delitto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi sulle originarie disposizioni del codice penale e poi costantemente ribadita, «la distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione» (Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5478).
Ai fini della verifica della proporzionalità della cornice edittale censurata occorre anzitutto valutare il grado di disvalore dell’illecito sanzionato. La giurisprudenza di legittimità formatasi su tale disposizione consente di identificarne l’ambito applicativo in condotte lesive del «normale sentimento di costumatezza», che generano «fastidio e riprovazione»: condotte quasi invariabilmente associate, nella prassi, alla scopertura di parti intime del corpo, attuata però senza convogliare messaggi di natura sessuale, che determinerebbero l’inquadramento nel più grave illecito di atti osceni. Tra tali condotte, compare con una certa frequenza nei repertori giurisprudenziali proprio l’urinare in un luogo pubblico: condotta il cui disvalore potrebbe oggi essere percepito, più che nella momentanea scopertura di una parte intima del corpo, nel fatto stesso di insudiciare luoghi abitualmente frequentati dal pubblico.
In ogni caso, si tratta di condotte certamente in grado di ingenerare molestia e fastidio, ma altrettanto indubbiamente di disvalore limitato, risolvendosi – in definitiva – in una espressione di trascuratezza rispetto alle regole di buona educazione proprie di una civile convivenza. Per quanto debba riconoscersi un ampio margine di discrezionalità al legislatore nell’individuare la misura della sanzione appropriata per ciascun illecito amministrativo, una tale discrezionalità non può sconfinare nella manifesta irragionevolezza e nell’arbitrio, come nei casi in cui la scelta sanzionatoria risulti macroscopicamente incoerente rispetto ai livelli medi di sanzioni amministrative previste per illeciti amministrativi di simile o maggiore gravità.
L’eccessività del minimo di 5.000 euro si coglie agevolmente anche nel confronto con lo specifico trattamento sanzionatorio oggi previsto per gli atti osceni: illecito, quest’ultimo, che – a dispetto della distinta collocazione sistematica nel codice penale – è sempre stato considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in rapporto di gravità maggiore rispetto a quello, fenomenologicamente contiguo, di atti contrari alla pubblica decenza.
Sulla scorta di tali considerazioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 726 c.p., nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309», precisando che, naturalmente, resta ferma la possibilità per il legislatore di individuare altra e in ipotesi più congrua cornice sanzionatoria, che tenga più specificamente conto delle peculiarità dell’illecito amministrativo censurato rispetto a quello di atti osceni colposi, purché nel rispetto del principio di proporzionalità tra gravità dell’illecito e severità della sanzione.
Riferimenti Normativi: