Diritto processuale penale
Atti
14 | 04 | 2022
Non è incostituzionale l’art. 153 c.p.p. nella parte in cui non consente alle parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico ministero mediante posta elettronica certificata (PEC)
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 96 del 14 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 153 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente alle parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico ministero mediante posta elettronica certificata (PEC). È innegabile che dal quadro normativo precedente alla legislazione emergenziale del 2020, poc’anzi ricostruito, trasparisse una evidente disparità di trattamento tra le parti del processo penale. Al pubblico ministero era infatti consentito in via generale l’uso della PEC per le notificazioni al difensore dell’imputato o indagato, laddove analoga possibilità era preclusa al difensore per le notificazioni al pubblico ministero. E ciò ancorché il difensore fosse già tenuto a dotarsi di PEC e a comunicare il proprio indirizzo all’Ordine di appartenenza (art. 16, comma 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonché ad adempiere ai doveri di corretta manutenzione della propria casella di posta elettronica certificata, delineati dall’art. 20 D.M. n. 44 del 2011 (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 giugno 2018, n. 51464), onde poter ricevere le notificazioni dell’autorità giudiziaria. Al punto che, in difetto di istituzione o comunicazione dell’indirizzo di PEC, ovvero in caso di mancata consegna del messaggio di PEC proveniente dall’autorità giudiziaria per cause imputabili al destinatario, le notificazioni al difensore erano eseguite «esclusivamente mediante deposito in cancelleria» (art. 16, comma 6, D.L. n. 179 del 2012). Una tale disparità di trattamento non poteva, d’altra parte, ritenersi sorretta da ragionevoli giustificazioni. Vero è che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato: potendo una disparità di trattamento “risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia”» (sentenza n. 34 del 2020, e ivi numerosi precedenti citati). E vero è, altresì, che tra queste esigenze, idonee a giustificare una transitoria differenza di trattamento tra pubblico ministero e difensore, ben potevano annoverarsi – allorché il legislatore introdusse, con il D.L. n. 179 del 2012, le notifiche telematiche al difensore – le difficoltà tecniche, per gli uffici del pubblico ministero, legate alla gestione di un gran numero di comunicazioni via PEC, con conseguente necessità di monitorare continuamente le caselle di posta elettronica e – in assenza di fascicoli digitalizzati – di stampare, registrare e inserire nei fascicoli cartacei i documenti inviati dai difensori. Cionondimeno, tali indubbie difficoltà avrebbero potuto e dovuto essere affrontate – nell’arco dei ben sei anni trascorsi tra il D.L. n. 179 del 2012 e l’ordinanza di rimessione – attraverso appositi accorgimenti tecnici e organizzativi, come quelli posti in essere con immediatezza non appena scoppiata la pandemia da COVID-19. Il che avrebbe evitato il verificarsi, nel 2018, di situazioni singolari come quella, realizzatasi nel giudizio a quo, di un difensore che riceve legittimamente dal pubblico ministero via PEC la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico del proprio assistito, ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p., e che si trova però nell’impossibilità di rispondere con la medesima modalità al pubblico ministero, per esercitare una delle più importanti facoltà – la richiesta di interrogatorio dell’indagato – previste dallo stesso art. 415-bis. Questo ritardo nell’adeguamento della normativa sulle notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero all’evoluzione tecnologica si è tradotto, d’altra parte, in un pregiudizio significativo a carico del difensore e dello stesso imputato. In effetti, la facoltà di utilizzare lo strumento telematico per le proprie notificazioni e comunicazioni è funzionale a una maggiore effettività del diritto di difesa, che l’ordinamento ha il dovere di garantire e di promuovere in forza dell’art. 24, comma 2, Cost. Notificare un atto via PEC dal proprio studio professionale comporta evidentemente un significativo risparmio di tempi e di costi non solo rispetto all’ordinario procedimento tramite ufficiale giudiziario, ma anche rispetto alla pur semplificata modalità prevista dall’art. 153 c.p.p., rappresentata dal deposito di copia dell’atto nella segreteria del pubblico ministero, dal momento che tale attività presuppone pur sempre l’accesso a un ufficio che potrebbe trovarsi anche a grande distanza dallo studio del difensore, con conseguente necessità per quest’ultimo di munirsi di un procuratore in loco, e per l’imputato di accollarsi i costi relativi (sull’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost., sentenza n. 18 del 2022, punto 4.4. del Considerato in diritto, in fine; sentenza n. 10 del 2022, punto 9.2. del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi citati). Tuttavia, l’auspicata pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione censurata rischierebbe di determinare essa stessa nuove disarmonie e incongruenze.
Riferimenti Normativi: