Diritto processuale penale
Giudizio
27 | 05 | 2021
La “vittimizzazione secondaria”: I’Italia condannata per il linguaggio e le argomentazioni usate nella motivazione di una sentenza per violenza sessuale
Denise Campagna
La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
con la sentenza del 27 maggio 2021 sul caso J.L. c. Italia (5671/2016), ha
accertato una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo da parte di un’autorità nazionale nella motivazione di una sentenza,
per il linguaggio e le argomentazioni usate, a fronte degli obblighi positivi
degli Stati di proteggere la persona da forme di vittimizzazione secondaria.
Nel caso di specie, viene stigmatizzata la presenza di riferimenti
del tutto ingiustificati ad aspetti della vita personale della ricorrente contenuti
nella decisione della Corte di Appello di Firenze che ha assolto gli imputati.
La Corte ha premesso che il suo ruolo non è quello di
sostituirsi alle autorità nazionali o di pronunciarsi sulla presunta
responsabilità penale degli imputati, bensì quello di determinare se il
ragionamento seguito dalle giurisdizioni e gli argomenti utilizzati abbia
limitato il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e della
sua integrità personale e se ciò ha comportato la violazione degli obblighi
positivi derivanti dall’art. 8 della Convenzione.
Secondo l’autorità sovranazionale, diversi passaggi della
sentenza della Corte di Appello hanno violato i diritti della ricorrente in
quanto gli argomenti e le considerazioni ivi contenuti non sono stati rilevanti
per la valutazione della sua credibilità, questione che avrebbe potuto essere
esaminata alla luce delle numerose risultanze oggettive del procedimento, né
determinanti per l’accertamento dell’eventuale consenso agli atti sessuali
oggetto dell’accusa originaria e per la soluzione della controversia.
Gli obblighi positivi a tutela delle presunte vittime di
violenza di genere impongono il dovere di tutelarne l'immagine, la dignità e la
vita privata, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati
personali estranei ai fatti; tale obbligo è peraltro inerente alla funzione
giurisdizionale e nasce dal diritto nazionale oltre che da vari testi legislativi
internazionali. In questo senso, la facoltà del giudice di esprimersi
liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale
dei magistrati e del principio d’indipendenza della giustizia, si trova
limitato dall’obbligo di proteggere l’immagine e la vita privata delle persone
coinvolte in un procedimento giudiziario da qualsiasi violazione ingiustificata.
La Corte ha pertanto affermato che il linguaggio e gli
argomenti utilizzati dalla Corte d'Appello nella sentenza in questione hanno veicolato
pregiudizi esistenti nella società italiana riguardo al ruolo delle donne e hanno
costituito, nonostante il quadro legislativo italiano in materia sia
considerato soddisfacente, un ostacolo alla tutela effettiva dei diritti delle
vittime di violenza di genere. I procedimenti penali e le sanzioni svolgono un ruolo
cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta
alla disuguaglianza di genere: è quindi essenziale che le autorità giudiziarie
evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie,
minimizzando tali forme di violenza ed esponendo le donne a una vittimizzazione
secondaria, formulando commenti colpevolizzanti e giudizi in grado di minare la
fiducia delle vittime nel sistema giudiziario.
In
conclusione, pur riconoscendo che le autorità nazionali hanno, nel caso di
specie, garantito un’indagine e un procedimento giudiziario rispettoso degli obblighi
positivi scaturenti dall'art. 8 della Convenzione, la Corte Europea – disattendendo
l'eccezione del Governo italiano relativa alla mancanza dello status di vittima
della ricorrente – ha dichiarato che i diritti e gli interessi della stessa non
sono stati adeguatamente tutelati, dato il contenuto della sentenza emessa
dalla Corte d'appello: le Autorità nazionali non hanno protetto la ricorrente
da vittimizzazioni secondarie durante l'intero procedimento, in cui la formulazione
della sentenza ha svolto un ruolo molto importante, soprattutto in
considerazione del suo carattere pubblico.
Riferimenti Normativi: