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Diritto processuale penale

Giudizio

27 | 05 | 2021

La “vittimizzazione secondaria”: I’Italia condannata per il linguaggio e le argomentazioni usate nella motivazione di una sentenza per violenza sessuale

Denise Campagna

La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza del 27 maggio 2021 sul caso J.L. c. Italia (5671/2016), ha accertato una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte di un’autorità nazionale nella motivazione di una sentenza, per il linguaggio e le argomentazioni usate, a fronte degli obblighi positivi degli Stati di proteggere la persona da forme di vittimizzazione secondaria.

Nel caso di specie, viene stigmatizzata la presenza di riferimenti del tutto ingiustificati ad aspetti della vita personale della ricorrente contenuti nella decisione della Corte di Appello di Firenze che ha assolto gli imputati.

La Corte ha premesso che il suo ruolo non è quello di sostituirsi alle autorità nazionali o di pronunciarsi sulla presunta responsabilità penale degli imputati, bensì quello di determinare se il ragionamento seguito dalle giurisdizioni e gli argomenti utilizzati abbia limitato il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua integrità personale e se ciò ha comportato la violazione degli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 della Convenzione.

Secondo l’autorità sovranazionale, diversi passaggi della sentenza della Corte di Appello hanno violato i diritti della ricorrente in quanto gli argomenti e le considerazioni ivi contenuti non sono stati rilevanti per la valutazione della sua credibilità, questione che avrebbe potuto essere esaminata alla luce delle numerose risultanze oggettive del procedimento, né determinanti per l’accertamento dell’eventuale consenso agli atti sessuali oggetto dell’accusa originaria e per la soluzione della controversia.

Gli obblighi positivi a tutela delle presunte vittime di violenza di genere impongono il dovere di tutelarne l'immagine, la dignità e la vita privata, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali estranei ai fatti; tale obbligo è peraltro inerente alla funzione giurisdizionale e nasce dal diritto nazionale oltre che da vari testi legislativi internazionali. In questo senso, la facoltà del giudice di esprimersi liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei magistrati e del principio d’indipendenza della giustizia, si trova limitato dall’obbligo di proteggere l’immagine e la vita privata delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario da qualsiasi violazione ingiustificata.

La Corte ha pertanto affermato che il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'Appello nella sentenza in questione hanno veicolato pregiudizi esistenti nella società italiana riguardo al ruolo delle donne e hanno costituito, nonostante il quadro legislativo italiano in materia sia considerato soddisfacente, un ostacolo alla tutela effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere. I procedimenti penali e le sanzioni svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere: è quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, minimizzando tali forme di violenza ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria, formulando commenti colpevolizzanti e giudizi in grado di minare la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario.

In conclusione, pur riconoscendo che le autorità nazionali hanno, nel caso di specie, garantito un’indagine e un procedimento giudiziario rispettoso degli obblighi positivi scaturenti dall'art. 8 della Convenzione, la Corte Europea – disattendendo l'eccezione del Governo italiano relativa alla mancanza dello status di vittima della ricorrente – ha dichiarato che i diritti e gli interessi della stessa non sono stati adeguatamente tutelati, dato il contenuto della sentenza emessa dalla Corte d'appello: le Autorità nazionali non hanno protetto la ricorrente da vittimizzazioni secondarie durante l'intero procedimento, in cui la formulazione della sentenza ha svolto un ruolo molto importante, soprattutto in considerazione del suo carattere pubblico.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 8 Convezione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali
  • Art. 609-bis c.p.
  • Art. 609-octies c.p.