Diritto processuale penale

Prove

13 | 04 | 2022

La registrazione fonografica di una conversazione e/o comunicazione rientra nel novero delle prove documentali ex art. 234 c.p.p.

Giacomo Zurlo

La seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 14287 del 23 febbario 2022 (dep. 13 aprile 2022) ha ribadito che la registrazione fonografica di conversazioni e comunicazioni, effettuata da uno dei soggetti legittimati ad esservi presente, costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p e che, pertanto, non è soggetta allo stesso regime vigente in materia di intercettazioni.

Già le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza “Torcasio”, hanno riconosciuto come la registrazione fonografica di conversazioni e comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce – sempre che non si tratta della riproduzione di atti processuali – prova documentale disciplinata dall'art. ...

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