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Diritto processuale penale

Giudizio

13 | 04 | 2022

Avvocato: «la tempestività della comunicazione» tra i requisiti per far valere il legittimo impedimento

Riccardo Radi

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14288 del 23 febbraio 2022, depositata il 13 aprile 2022, ha esaminato il ricorso di un difensore che lamentava la violazione dell’art. 420-ter c.p.p., avendo comunicato l’impossibilità a comparire per concomitante impegno professionale in altro luogo e la circostanza dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale oltre le difficoltà di spostamento collegate alla situazione pandemica.

L’istanza è stata disattesa dal giudice di merito che ha rilevato l’intempestività della comunicazione avvenuta il giorno prima dell’udienza di trattazione.

La cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore:

a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;

ci) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. 

Quindi tra i requisiti oltre le ragioni specifiche dell’essenzialità della presenza in altro procedimento e l’impossibilità di nominare sostituto assume rilievo fondamentale anche la tempistica dell’inoltro dell’istanza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 102 c.p.p.
  • Art. 420-ter c.p.p.