Diritto civile
Responsabilità
13 | 04 | 2022
La responsabilità del conducente di un'imbarcazione in presenza della c.d. «onda anomala»: la posizione del terzo trasportato
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 12063 del 13 aprile 2022, la sesta sezione
civile, terza sottosezione, della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di
trasporto nautico, ha esaminato la posizione del terzo trasportato in caso di
sinistro.
È bene ricordare che l'art. 47, L. 11 febbraio 1971, n. 50
stabilisce che la responsabilità civile verso terzi derivante dalla
circolazione delle unità da diporto è regolata dall'art. 2054 c.c., con una
disposizione che è transitata senza sostanziali modifiche nell'art. 40, D.L.vo
18 luglio 2005, n. 171.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il
carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al
codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino
applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla
prima; sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è
ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n., secondo cui è il danneggiato
a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel
trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art.
47, L. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita
dall'art. 40, D.L.vo n. 171 del 2005), secondo cui, per espresso rinvio
all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il
responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il
possibile per evitarli (così la sentenza 26 giugno 2015, n. 13324, ribadita
dalla più recente ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25771).
In particolare, l'appena citata ordinanza n. 25771 del 2019,
occupandosi di un caso di responsabilità del conducente di un'imbarcazione in
presenza della c.d. onda anomala, ha stabilito che è compito del giudice di
merito verificare e valutare quale sia stato, in concreto, il comportamento del
conducente al fine di accertarne la correttezza, in relazione ad un evento
(quello, appunto, dell'onda anomala) che non costituisce un fatto eccezionale
della nautica da diporto.
E ciò in quanto il richiamo all'art. 2054 c.c. impone di considerare anche il comma 1 di tale articolo, secondo cui il conducente è obbligato al risarcimento «se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».
Occorre peraltro ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 c.c. e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (così la sentenza 23 febbraio 2009, n. 4343, ribadita dalla più recente ordinanza 13 gennaio 2021, n. 414).
Riferimenti Normativi: