libero accesso

Diritto civile

Persone e Famiglia

12 | 04 | 2022

Il c.d. «prezzo del consenso» quale criterio risarcitorio in caso di danno all'immagine

Marianna Casella

Con ordinanza n. 11768 del 12 aprile 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della lesione del diritto di immagine, ribadendo alcuni importanti principi in materia di risarcimento del danno.

Giova premettere che il diritto all'immagine è tutelato non solo dall'art. 10 c.c., ma altresì dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, il cui art. 97 dispone che, fermo il divieto di cui al precedente art. 96, non occorre «il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».

La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, affermato che l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 128, comma 2, L. 633/1941 sulla protezione del diritto di autore (Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12433; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353). La prima pronuncia richiamata, in particolare, ha affermato che, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per l'indebita pubblicazione dell'immagine, «è indubbio che in molti casi non appare agevole né configurare natura e entità del pregiudizio propriamente economico, né quantificarne l'importo», soprattutto «qualora il soggetto leso non sia persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile». Quella stessa pronuncia ha così identificato il criterio risarcitorio del c.d. «prezzo del consenso», consistente nel ritrasferire in capo al titolare del diritto quel vantaggio economico del quale l'autore dell'illecito si è indebitamente appropriato. La sentenza n. 11353 del 2010, poi, ha ribadito che l'utilizzo dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato può considerarsi lecita solo ricorrendo una delle ipotesi di cui al citato art. 97, L. 633/1941; dovendosi diversamente ritenere tale comportamento fonte di un illecito tale da determinare l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno.

Va ricordato, peraltro, che l'interesse pubblico alla diffusione di una notizia deve essere tenuto distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte (Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4477). Coerentemente ai precedenti richiamati, e in conformità alla consolidata giurisprudenza che nega l’esistenza del danno in re ipsa (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2020, n. 4005), la Suprema Corte ha concluso ribadendo che il diritto al risarcimento del danno non fa eccezione, nel caso in esame, rispetto alle regole generali di cui all’'art. 2043 c.c., con conseguente onere della prova - a carico del danneggiato - del danno subito e del nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno medesimo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 10 c.c.
  • Art. 2043 c.c.
  • Art. 96, L. 22 aprile 1941, n. 633
  • Art. 97, L. 22 aprile 1941, n. 633
  • Art. 128, L. 22 aprile 1941, n. 633