Diritto amministrativo
Amministrazione
16 | 07 | 2021
Le fattispecie anticoncorrenziali: i presupposti, le differenze e le finalità
Cristina Tonola
La
sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 16 luglio 2021, n. 5374,
intervenendo in materia di tutela del mercato e della concorrenza, ha esaminato
le fattispecie anticoncorrenziali, individuandone i presupposti, le differenze e
la finalità della loro previsione.
Il Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TfUE) vieta gli accordi tra imprese, le
decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare
il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto quello di
impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato interno
(art. 101, § 1, Tfue; analoga disposizione è contenuta nell'art. 2, L. 10
ottobre 1990, n. 287).
La
giurisprudenza ha tratteggiato le differenze tra l’accordo e la pratica
concordata: il primo ricorre quando le imprese hanno espresso la loro comune
volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo; la seconda, invece, quando
si realizza una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta
fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituiscein modo
consapevole un’espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi
della concorrenza (Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2018, n. 3197).
È
evidente come la figura dell’accordo sia rara nella prassi in quanto gli
operatori del mercato, ove intendano porre in essere una pratica
anticoncorrenziale, ed essendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con
ogni mezzo di celarla, evitando accordi scritti o accordi verbali espressi e
ricorrendo, invece, a reciproci segnali volti ad addivenire ad una
concertazione di fatto; è questa la ragione per cui la giurisprudenza, consapevole
della rarità dell’acquisizione di una prova piena, ritiene che la prova della
pratica concordata, oltre che documentale, possa anche essere indiziaria,
purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato, sez. VI, 29
maggio 2018, n. 3197; Cons. Stato, sez VI, 4 settembre 2015, n. 4123).
Per
quanto concerne il regime applicabile alle fattispecie di intesa
anticoncorrenziale, risulta superfluo, al fine dell’an della
responsabilità, indagare se il singolo partecipante all’intesa abbia avuto un
ruolo maggiore o minore, attivo o addirittura meramente passivo (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3013; Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2015,
n. 2513).
Per
consolidata giurisprudenza, poi, le intese restrittive della concorrenza integrano
fattispecie di pericolo, nel senso che il vulnus al libero
gioco della concorrenza può essere di natura soltanto potenziale e non deve
necessariamente essersi consumato (Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2014, n.
3032; Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 14, nn. 5274, 5275, 5276, 5277, 5278).
A fondamento di ciò, vi è l'esigenza che ogni impresa determini autonomamente le proprie condotte; in tal senso, la disciplina antitrust vieta rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l’effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso, o prevede, di tenere sul mercato (Corte di giustizia dell’Unione Europea del 16 dicembre 1975, SuikerUnie, causa C-114/73).
La necessità dell'autonoma
determinazione delle condotte sul mercato da parte di ogni operatore economico,
ribadita anche dalla giurisprudenza amministrativa, non esclude che egli abbia
il diritto a reagire in maniera razionale al comportamento, constatato o
atteso, dei propri concorrenti; gli proibisce, però, di instaurare con i
concorrenti stessi ogni contatto, diretto o indiretto, volto influenzare il
reciproco comportamento sul mercato o mettersi reciprocamente al corrente dei
comportamenti che si intendono porre in atto. Se tali contatti fossero ammessi,
infatti, all'alea della concorrenza si sostituirebbe il vantaggio della
concertazione e il consumatore sarebbe privato sistematicamente dei benefici
che gli derivano dalla tendenza fisiologica di ogni impresa concorrente a
conquistarsi fette di mercato offrendo condizioni più favorevoli rispetto ad
altre imprese (Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, nn. 8585 e 8591).
Riferimenti Normativi: