Diritto processuale civile
Processo di cognizione
12 | 04 | 2022
La presunzione di rinuncia alle domande e alle eccezioni non accolte in primo grado tra principio di autoresponsabilità e quello di affidamento processuale
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 11816 del 12 aprile 2022, la sesta sezione
civile, prima sottosezione, della Corte di Cassazione ha ricordato il principio
enunciato dalle Sezioni Unite (Cass. 12067/2007) secondo cui la parte
vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale, per
far valere le domande e le eccezioni non accolte, e, per sottrarsi alla
presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre
la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od
eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre
appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa
(conf. Cass. 9889/2016). Inoltre, come ulteriormente precisato (Cass.
10173/1998; Cass. 7457/2015; Cass. 13721/2020), l'appellato che ha visto
accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è tenuto, per
non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., a
riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di
sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata
non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo
fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione.
La disciplina dettata dall'art. 346 c.p.c., quale risultante dalla Riforma di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, entrata in vigore il 30 aprile 1995, e successive modifiche, che hanno reintrodotto nel processo ordinario di cognizione, il principio di preclusione, fa sì che in appello viga un «effetto devolutivo limitato e non automatico», con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto. Tale principio non opera per le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice. La parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve quindi, non avendo l'interesse, proporre appello incidentale e può riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite nella sentenza di primo grado nella comparsa di costituzione, in qualsiasi forma idonea ad evidenziare in modo non equivoco la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello (Cass. n. 12345 del 2003), sebbene non sia sufficiente, a tal fine, il richiamo alle conclusioni e deduzioni operate nel giudizio di primo grado, dovendo la riproposizione avvenire in maniera specifica (Cass. n. 16360 del 2004).
In ordine alla forma della riproposizione ex art. 346 c.p.c., la Suprema Corte (Cass. 10796/2009; Cass. 22311/2020; Cass. 25840/2020) ha ulteriormente precisato che «in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse» e che, tuttavia, «pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice». Le Sezioni Unite (n. 7940/2019), da ultimo, hanno affermato che «nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L.. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbiti», chiarendo che ciò deve avvenire con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado.
Riferimenti Normativi: