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Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

12 | 04 | 2022

Legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Cristina Tonola

La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2726 del 12 aprile 2022, è intervenuta in tema di rinnovo del permesso di soggiorno, chiarendo che la condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 costituisce elemento ostativo all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 4, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione) così come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, secondo cui "non è ammesso in Italia lo straniero […] che sia considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza dello stato […] o che risulti condannato anche con sentenza non definitiva […] anche a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina".

La prevista “non ammissione” in Italia implica evidentemente la individuazione di un requisito permanente, da valutare non solo al momento dell’ingresso, ma anche successivamente e comunque anche al momento del rinnovo del titolo.

Depongono in tal senso il significato letterale del verbo utilizzato (che implica un’accettazione o un riconoscimento, ovvero un’attività di valutazione continuativa e non estemporanea), la ratio della disposizione (che mira ad evitare l’ingresso e la successiva permanenza in Italia di soggetti pericolosi, anche mediante la previsione di tassative cause ostative – al contrario, ad esempio, di quanto accade per la previsione del reddito minimo, valore fisiologicamente fluttuante nel tempo e suscettibile di un giudizio dinamico e prognostico), nonché un criterio d’interpretazione sistematico, posto che ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.L.vo n. 286/1998, “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato".

A tale ultimo riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza 16 maggio 2008, n. 148 ha statuito che la condanna per qualsiasi tipo di reato inerente gli stupefacenti è causa ostativa all'ingresso ed alla permanenza dello straniero in Italia poiché tale delitto spesso implica contatti, a diversi livelli, con appartenenti ad organizzazioni criminali e, comunque, è diretto ad alimentare il mercato della droga, il quale rappresenta una delle maggiori fonti di reddito della criminalità organizzata.

La stessa Corte di Giustizia Europea ha precisato che gli Stati membri possono considerare che i reati di cui all'art. 83, paragrafo 1, TFUE, tra i quali è compreso il traffico illecito di stupefacenti, costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la scurezza fisica della popolazione. Pertanto, possono rientrare nella nozione di motivi imperativi di Pubblica Sicurezza e possono quindi giustificare persino un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione.

La giurisprudenza amministrativa si è ormai orientata, a sua volta, nel senso che i fatti e le attività presupposti ad una condanna per reati afferenti il traffico e lo spaccio di stupefacenti, ovvero per reati di violenza o afferenti la violazione della libertà sessuale, lo sfruttamento della prostituzione o il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, costituiscono un univoco indice di mancata integrazione nel contesto nazionale delle regole e dei valori di tutela della persona e della sua libertà che caratterizzano l’ordinamento costituzionale italiano, denotando un sicuro indice di pericolosità sociale ed imponendo una prioritaria tutela della comunità nazionale.

In particolare, il provvedimento di diniego deve ritenersi legittimo laddove l’amministrazione non abbia operato un automatismo rispetto alla presenza della condanna penale ma, al contrario, abbia effettuato una valutazione complessiva della attuale pericolosità sociale del soggetto partendo dai fatti accertati in sede penale, ritenendo, ad esempio, che un soggetto implicato nel traffico di stupefacenti viva, comunque, anche di attività delittuose.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 83 TFUE
  • Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Art. 4, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione)
  • Art. 5, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione)