Diritto processuale penale
Misure cautelari
11 | 04 | 2022
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e la tutela del terzo proprietario estraneo al reato
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 13706 del 1° febbraio 2022, depositata l’11 aprile 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2019, n. 36347, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74).
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 12-bis, D.L.vo n. 74 del 2000, la condanna per taluni dei delitti previsti dal D.L.vo n. 74 del 2000 comporta invariabilmente "la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto". In particolare, la confisca per equivalente - e, prima ancora, il sequestro ad essa funzionale - ha la finalità di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso (Cass. pen., sez. III, 1° dicembre 2010, n. 10120). Va, altresì, ricordato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei reati tributari, si ammette la praticabilità del sequestro preventivo a struttura mista (Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2016, n. 38858), ossia quello che prevede, come petitum cautelare, sia il sequestro in forma diretta (in via principale) che quello per equivalente (ma in via subordinata), subordinatamente cioè all'impossibilità di esecuzione del primo, nel senso che l'eseguibilità del sequestro di valore si pone in stretta relazione con il verificarsi dell'impossibilità di eseguire quello in forma specifica. Ferma la legittimità del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura "mista", prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2018, n. 46973), la circostanza che, per disporre subordinatamente il sequestro in funzione della confisca per equivalente, si debba procedere ad accertare l'impossibilità di esecuzione del sequestro in via diretta del profitto del reato, non rileva e non ha riflessi sul terzo estraneo al reato proprietario dei beni sequestrati in via equivalente. Si è già visto come la confisca per equivalente - e, prima ancora, il sequestro ad essa funzionale - ha la finalità di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso e, a differenza della confisca diretta, impone un vincolo di valore corrispondente al profitto del reato che risulta in sé non più (in tutto o in parte) aggredibili. Per queste ragioni si afferma il principio della verifica dell'incapienza. Ciò sta a significare che il requisito del previo accertamento dell'incapienza dei beni degli indagati attiene ai requisiti di legittimità del sequestro che non il terzo non è legittimato a prospettare. Ma tale presupposto di legittimità del sequestro non rileva per il terzo che, proprietario del bene, è del tutto indifferente rispetto alla questione: egli, infatti, per domandare la restituzione del bene, unica richiesta di interesse, deve unicamente allegare la situazione giuridica con la cosa sequestrata che fonda il suo diritto alla restituzione e l'assenza di contributo nel reato. Di conseguenza, deve confermarsi il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, tra cui il profilo dell'indagine sull'incapienza dei beni da sottoporre a confisca in via diretta, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (si vedano al riguardo Cass. pen., sez. VI, 14 settembre 2016, n. 42037; Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2019, n). Una volta che il terzo dimostri l'effettività del contenuto del diritto di proprietà di cui è formalmente titolare, vede riconosciuta la sua pretesa, indipendentemente dalla sussistenza del fumus del reato ascritto all'indagato. Tali principi non subiscono, non essendovi ragioni giuridiche, deroghe nel caso, come quello in esame, in cui il sequestro disposto dal giudice, è a struttura mista. Da cui l'affermazione che il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato.
Riferimenti Normativi: