Diritto processuale penale
Misure cautelari
11 | 04 | 2022
Responsabilità degli enti: ammesso il dissequestro del profitto di attività illecita se serve a pagare le tasse dell'azienda
Riccardo Radi
Con sentenza n. 13936 dell’11 gennaio 2022, depositata l’11 aprile 2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale del sequestro preventivo nei confronti di una azienda.
Nella disciplina della responsabilità da reato dell'ente, nessuna disposizione contempla espressamente la possibilità di consentire lo svincolo parziale delle somme sequestrate a fini di confisca per pagare le imposte sui redditi illecitamente lucrati a mezzo della commissione del reato presupposto.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che, nel silenzio del D.L.vo n. 231 dell’8 giugno 2001, il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario debba essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, là dove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell'applicazione del sequestro preventivo e dell'inderogabile incidenza dell'obbligo tributario, la cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività dell'ente prima della definizione del processo.
In tali casi, infatti, il sequestro finalizzato alla confisca assolverebbe non solo la propria lecita funzione di apprensione del prezzo o del profitto illecitamente lucrato ai fini della successiva ablazione, ma determinerebbe anche un'esasperata compressione della libertà di esercizio dell'attività d’impresa (art. 41 Cost., art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea), del diritto di proprietà (art. 42 Cost., art. 1 del Prot. n. 1 CEDU), del diritto al lavoro (art. 4 Cost., art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea), mettendo a rischio la stessa esistenza giuridica dell’ente.
Il sequestro finalizzato alla confisca si tradurrebbe, infatti, in una forma di interdizione definitiva dall’attività di cui all’art. 16, comma 3, D.L.vo n. 231 del 2001, operante già in sede cautelare e indipendentemente da una affermazione definitiva di responsabilità dell'ente.
Ciò anche perché in tal modo verrebbero a sovrapporsi indebitamente gli effetti di misure cautelari che, nella trama sistematica del decreto legislativo n. 231 del 2001, sono strutturalmente e funzionalmente distinte: quali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all’art. 53, e l’interdizione dall’esercizio dell’attività di cui agli artt. 9, secondo comma, lett. a), e 45, D.L.vo n. 231 del 2001.
Questa misura interdittiva, peraltro, costituisce l'extrema ratio, in quanto secondo quanto previsto dall'art. 46, terzo comma, del D.L.vo n. 231 del 2001 «può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata».
Nella sussistenza delle condizioni predette, dunque, il sequestro preventivo violerebbe il canone di proporzionalità sancito, anche in riferimento alle misure cautelari reali, dell'art. 275 c.p.p. (ex plurimis: Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2019, n. 29687) e a livello sovranazionale dal diritto dell'Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, e che assolve «ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto» (ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020, n. 34265).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, del resto, hanno recentemente affermato che «ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria)» (Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2018, n. 36072).
Riferimenti Normativi: