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Diritto amministrativo

11 | 04 | 2022

La regola del «più probabile che non» nell’interdittiva antimafia

Marianna Casella

Con sentenza n. 2712 dell’11 aprile 2022, la quinta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in materia di interdittiva antimafia, fornendo alcuni importanti chiarimenti in ordine all’estensione e al grado di intensità che devono accompagnare - in sede di informativa - la valutazione del Prefetto e  - in sede giurisdizionale - il sindacato del giudice amministrativo. Occorre in primo luogo rammentare che l'interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).

In materia di interdittive antimafia, il Prefetto, nel rendere le informazioni richieste ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 3 giugno 1988, n. 252, non deve pertanto basarsi su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di un quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali sia negli appalti delle Pubbliche Amministrazioni che, in genere, nel circuito dell'economia pubblica (Cons. giust. amm. Sicilia, 29 luglio 2019, n. 713). Ne discende che l'ampiezza dei poteri di accertamento, resa necessaria dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento, giustifica altresì che il Prefetto possa ravvisare l'emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell'assoluta certezza, ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa agevolare le attività criminali. In ragione della sua configurazione funzionale, la discrezionalità delle valutazioni effettuata è pertanto particolarmente ampia ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità, con riferimento al significato attribuito agli elementi di fatto e all'iter seguito per pervenire a certe conclusioni (Cons. giust. amm. Sicilia, 12 gennaio 2017, n. 19).

Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già chiarito che la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del «più probabile che non» che gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, e che la relativa valutazione del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. III, 14 luglio 2020, n.4542).

La verifica della legittimità dell’informativa deve quindi essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del «più probabile che non», e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).

Alla stregua di tali rilievi, non è richiesto – alla Prefettura come al giudice amministrativo – di pervenire ad un grado di convincimento che resista ad ogni ragionevole dubbio. È, infatti, sufficiente, ai fini dell’emissione di un’informativa interdittiva antimafia e della valutazione in sede giurisdizionale in ordine alla sua legittimità, l’essere ragionevolmente persuasi della ricorrenza, nel caso che viene in rilievo, di indici fortemente sintomatici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali. Il metro di valutazione è, come si è detto, quello del «più probabile che non», nel rispetto d’altronde della ratio dell’istituto e delle finalità di “cautela avanzata” di fronte ad ogni pericolo o tentativo di infiltrazione mafiosa nel tessuto dell’attività economica (Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2020, n. 4168).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 10, d.P.R. 3 giugno 1988, n. 252