Diritto processuale penale
11 | 04 | 2022
L'«idonea motivazione» richiesta ai fini della validità del decreto di sequestro probatorio
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 13937 del 9 marzo 2022 (dep. 11 aprile 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni principi fondamentali sull’onere motivazionale richiesto in materia di sequestro probatorio.
In via generale, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2008, n. 25932).
Ciò premesso, con riferimento al decreto di sequestro probatorio ed al decreto di convalida di tale sequestro, gli artt. 253, comma 1, e 355, comma 2, c.p.p. prevedono espressamente un onere di motivazione senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato. La sussistenza di tale onere indifferenziato di motivazione è stata recentemente ribadita dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 36072 del 19 aprile 2018, secondo cui il decreto di sequestro probatorio (così come il decreto di convalida di sequestro), anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere, a pena di nullità, una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Si è, infatti, affermato che tale soluzione è l'unica in grado di assicurare un giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale ed il sacrifico del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, tutelato dagli artt. 42 Cost. e 1 del Prot. n. 1 addizionale alla CEDU, garantendo che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, con particolare riferimento al rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - ed il fine endoprocessuale perseguito.
Sul "quantum" di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo, sono stati espressi diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo una prima opzione ermeneutica, tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione alla progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini è sufficiente la sola indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e delle finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2015, n. 2787). Altro orientamento, invece, ritiene soddisfatto l'onere di motivazione anche nell'ipotesi in cui il decreto di sequestro contenga l'indicazione del titolo di reato per cui si procede, richiamando atti della polizia giudiziaria (Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2019, n. 27859) che possono anche essere allegati al provvedimento. Altro orientamento ancora, ritiene, invece, che non sia sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Nell'ottica di un contemperamento tra la fluidità propria della fase iniziale delle indagini con le esigenze di tutela del diritto di difesa, si afferma, infatti, che la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (Cass. pen., sez. VI, 13 marzo 2019, n. 37639).
Aderendo a quest’ultimo orientamento, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi: il decreto di sequestro probatorio deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma, compatibilmente con la fase processuale e la natura dell'indagine, deve contenere una concisa descrizione: a) della condotta criminosa ipotizzata a carico dell'indagato con l'indicazione delle sue coordinate spazio temporali; b) della natura dei beni da vincolare; c) della loro relazione con tale ipotesi criminosa.
Riferimenti Normativi: