Diritto penale
Reati in generale
15 | 07 | 2021
Il concorso formale tra i reati di truffa e bancarotta fraudolenta e il principio del “ne bis in idem”
Giorgio Crisciotti
La quinta
sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 28 aprile 2021 (dep. 15
luglio 2021), n. 27325, è intervenuta sulla configurabilità del concorso
formale tra i reati di truffa e bancarotta fraudolenta.
Va rilevato come,
da tempo, si sia sedimentato nella giurisprudenza di legittimità un costante e
uniforme insegnamento, secondo cui il delitto di truffa o di appropriazione
indebita, attraverso il quale il fallito ha conseguito i beni da lui
successivamente distratti, concorre con quello di bancarotta fraudolenta,
trattandosi di ipotesi delittuose con oggettività giuridiche diverse (Cass.
pen., sez. V, 7 ottobre 1981, n. 10407; Cass. pen., sez. V, 4 aprile 1978, n.
7294).
Il reato di bancarotta
fraudolenta, invero, non è escluso dal fatto che i beni distratti siano pervenuti
alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti, atteso che il
patrimonio di una società deve ritenersi costituito anche dal prodotto di
attività illecite realizzate dagli amministratori in nome e per conto della
medesima; la successiva sottrazione di beni illecitamente acquisiti nel patrimonio
sociale costituisce pertanto un'azione del tutto distinta ed autonoma, punibile
a titolo di bancarotta fraudolenta, allorché sia dichiarato il fallimento (Cass.
pen., sez. V, 25 novembre 1980, n. 1401; Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2004, n.
23318).
Occorre
rammentare che laddove sia accertata la sussistenza di una condotta criminosa
lesiva di beni aventi distinta oggettività giuridica, deve ritenersi sussistente
un concorso formale eterogeneo di reati, per cui nessuna preclusione
processuale, derivante dal principio del "ne bis in idem", è
ipotizzabile qualora vi stato un processo, e si sia formato il giudicato, in
relazione ad un reato compatibile con altro non sottoposto al giudicato; non ricorrendo,
infatti, la medesimezza del fatto richiesto dall’ art. 649 c.p.p., affinché vi
sia il divieto di un secondo giudizio (Cass. pen., sez. II, 4 marzo 1997, n.
10472).
Va sottolineata
la profonda divergenza strutturale delle condotte materiali contestate in punto
di declinazione dell'iter criminoso: mentre l'impresa criminale finalizzata
alla realizzazione di truffe si esaurisce con l'acquisizione dei beni al
patrimonio dell'impresa decotta, la distrazione degli stessi beni, suscettibile
di integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma
1, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.), è successiva e si ricollega ad una
nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere.
Proprio le strutturali differenze delle condotte di distrazione rispetto alla
presupposta fase acquisitiva dei proventi illeciti, si pongono su di un piano
cronologicamente distinto e progressivo nonché logicamente (con)sequenziale, ad
impedire la unitaria riconduzione delle fattispecie all'idem factum (Cass.
pen., sez. V, 8 febbraio 2019, n. 13399).
Vero è che, in altro arresto, la Suprema Corte, in applicazione del principio secondo cui ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato, la Corte ha annullato senza rinvio, per divieto di un secondo giudizio ex art. 649 c.p.p., la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevata la sostanziale identità della condotta contestata rispetto a quella già giudicata per il reato di truffa aggravata (Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2016, n. 47683).
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha ribadito il principio, affermatosi anche alla luce della elaborazione della giurisprudenza europea, secondo cui in tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, e il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Cass. pen., sez. VII, 1° ottobre 2020, n. 32631).
Riferimenti Normativi: