Diritto processuale penale
Impugnazione
10 | 04 | 2022
Applicazione pena e ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto
Riccardo Radi
La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 13455 del 2 marzo 2022, depositata il 7 aprile 2022, ha esaminato la deducibilità in cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto delle sentenze di applicazione pena ex articolo 444 c.p.p.
I Supremi Giudici hanno ricordato che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis c.p.p., infatti, avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è consentito il solo ricorso per cassazione e lo stesso può essere proposto "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".
Quanto alla possibilità di dedurre, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, la giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Cass. pen., sez. II, 31 marzo 2021, n. 14377).
Ancora, è stato affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 50 della L. 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 2020, n. 33145).
Riferimenti Normativi: