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Diritto penale

08 | 04 | 2022

Il requisito della «buona condotta» rilevante ai fini della riabilitazione

Giacomo Zurlo

La prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 13665 del 22 marzo 2022, depositata l’8 aprile 2022, ha ribadito alcuni importanti principi in tema di riabilitazione e, in particolare, sul requisito delle prove effettive e costanti di buona condotta richieste dall'art. 179, comma 1, c.p. al fine di poter accedere all'istituto.

L'art. 179 c.p. prescrive espressamente che la riabilitazione può essere concessa “quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principiale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta” e il condannato nello stesso arco temporale abbia dato prova di buona condotta, dovendosi intendere il relativo termine come decorrente dal momento di conclusione dell'espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria.

La concessione della riabilitazione è subordinata alla dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza, e della sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa, condizione pretesa dalla norma di cui all'art. 179 c.p. anche nei casi in cui nel procedimento di cognizione sia mancata la costituzione di parte civile e quindi non sia stata resa alcuna statuizione sulle obbligazioni civili, scaturenti dall'illecito penale.

È onere dell'istante allegare la sussistenza della condizioni pretese dall'ordinamento per l'ammissione alla riabilitazione e, per quanto in ossequio ai principi generali, valevoli per gli incidenti di esecuzione, spetti all'autorità giudiziaria, a fronte dell'allegazione di circostanze specifiche da parte dell'interessato, condurre le opportune indagini per verificare le sue reali condizioni economiche e patrimoniali, è sempre sul richiedente che grava l'onere di fornire qualche elemento conoscitivo, indicativo del suo sforzo e della buona condotta tenuta.

Ai fini dell'accertamento della buona condotta, la personalità dell'istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto non solo nel periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche in quello successivo, sino alla data della decisione sull'istanza prodotta, e in tale valutazione globale bisogna ricercare e trovare non tanto un'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì delle prove effettive e costanti di buona condotta.

Ciò che si richiede è, dunque, l'emergenza positiva di fatti sintomatici dell'avvenuto recupero del soggetto ad un corretto modello di vita, “l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale" (Cass. pen., sez. I, 3 dicembre 2002, n. 196; Cass. pen., sez. II, 25 giugno 2008, n. 35545; Cass. pen., sez. I, 2 ottobre 2008, n. 39809; Cass. pen., sez, VI, 16 gennaio 2014, n. 5164).

Sicché, mentre il totale silenzio sulla condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa di comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedere una patente di buona condotta atta, addirittura, a cancellare gli effetti penali di precedenti condanne.

La Suprema Corte ha infine precisato che, nella valutazione del presupposto probatorio, è consentito al giudice prendere in esame, nonostante la presunzione di non colpevolezza che assiste l'imputato, anche denunce, atti di procedimenti penali pendente a carico del riabilitando, ancorché non ancora definiti con sentenza di condanna, ma a condizione che abbiano ad oggetto fatti successivi a quelli in cui si inserisce la domanda e che se ne apprezzi il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da contraddire il mantenimento della buona condotta e da provare il mancato recupero del condannato (Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2020, n. 13753; Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2014, n. 15471; Cass. pen., sez. I, 8 maggio 2009, n. 22374; Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2012, n. 6528); inoltre, non possono essere tenuti in considerazione comportamenti, ancorché di chiara valenza negativa, compiuti dal condannato in un momento antecedente a quello prescritto dal comma 1 dell'art. 179 c.p. (Cass. pen., sez. I, 14 novembre 2017, n. 55063; Cass. pen., sez. I, 20 ottobre 2013, n. 4765; Cass. pen., sez. I, 17 febbraio 2010, n. 8134).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 178 c.p.
  • Art. 179 c.p.