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Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

22 | 03 | 2022

Cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale nel diritto della concorrenza: precisazioni della Corte di Giustizia sulla tutela offerta dal diritto dell’Unione contro la duplice incriminazione

Cristina Tonola

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riunita in Grande Sezione, con le sentenze del 22 marzo 2022 pronunciate nelle cause C-117/20 e C-151/20, si è espressa sulla portata della tutela offerta dal divieto di duplice incriminazione (c.d. principio del “ne bis in idem”) nel diritto della concorrenza.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 50 (rubricato “Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato”) dispone che “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”. Il principio del ne bis in idem costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione.

L’applicazione di tale principio è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione «bis») e, dall’altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione «idem»).

Per quanto riguarda la condizione «bis», affinché si possa ritenere che una decisione giudiziaria abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario non solo che tale decisione sia divenuta definitiva, ma anche che essa sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa.

Per quanto attiene alla condizione «idem», dalla formulazione stessa dell’art. 50 della Carta discende che esso vieta di perseguire o sanzionare penalmente una stessa persona più di una volta per lo stesso reato. In particolare, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato. L’art. 50 della Carta vieta quindi di infliggere, per fatti identici, più sanzioni di natura penale a seguito di procedimenti differenti svolti a tal fine.

La Corte rammenta, tuttavia, che all’esercizio di diritti fondamentali, come quello conferito dal divieto della duplice incriminazione (il principio del ne bis in idem) possono essere apportate per legge limitazioni, se rispettano il contenuto essenziale di tali diritti, sono necessarie e rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione.

Secondo la Corte la protezione conferita dalla Carta non osta, alla luce di tale facoltà di limitare l’applicazione del principio del ne bis in idem, a che un’impresa sia sanzionata per un’infrazione al diritto della concorrenza, quando, per gli stessi fatti, essa sia già stata oggetto di una decisione definitiva in ragione della violazione di una normativa settoriale. Tale cumulo di procedimenti e di sanzioni è, tuttavia, condizionato all’esistenza di norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituirne l’oggetto così come al coordinamento tra le due autorità competenti. Inoltre, i due procedimenti devono essere stati condotti in un modo sufficientemente coordinato in un intervallo di tempo ravvicinato e l’insieme delle sanzioni imposte deve corrispondere alla gravità delle infrazioni commesse. In caso contrario, avviando un procedimento, la seconda autorità pubblica che interviene viola il divieto di duplice incriminazione.

Inoltre, il principio del ne bis in idem non osta a che un’impresa sia perseguita, dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, e a che le sia inflitta un’ammenda per un’infrazione, a causa di un comportamento che ha avuto un oggetto o un effetto anticoncorrenziale nel territorio di tale Stato membro, quando tale comportamento sia già stato menzionato, da un’autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro, in una decisione definitiva. La Corte sottolinea, tuttavia, che quest’ultima decisione non deve fondarsi sulla constatazione di un oggetto o un effetto anticoncorrenziale nel territorio del primo Stato membro. Se così fosse, per contro, la seconda autorità pubblica che avvia un procedimento relativo a tale oggetto o a tale effetto viola il divieto di duplice incriminazione.

Quanto all’applicabilità del principio del ne bis in idem ai procedimenti che hanno riguardato l’applicazione di un programma di clemenza e nei quali non è stata inflitta un’ammenda, la Corte indica, a tale proposito, che il principio del ne bis in idem è applicabile a un procedimento di attuazione del diritto della concorrenza in cui, a causa della partecipazione della parte interessata al programma nazionale di clemenza, può soltanto essere accertata un’infrazione al diritto della concorrenza. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea