Diritto penale
Delitti
06 | 04 | 2022
«Jus corrigendi»: l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 13145 del 3 marzo 2022 (dep. 6 aprile 2022), la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito e che il reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina ex art. 571 c.p. presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi in via ordinaria consentiti, del tipo di quelli individuabili, a mero titolo esemplificativo, nell'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, nell'obbligo di condotte riparatorie o nel ricorso a forme di rimprovero non riservate.
Nell'ambito scolastico, infatti, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità.
Entro tale prospettiva, in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui, riguardo ai bambini, il termine "correzione" va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo (Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 1996, n. 4904; Cass. pen., sez. V, 9 maggio 1986, n. 10841).
Non può ritenersi tale, dunque, l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di congivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 571 c.p., giacché intanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso. Presupposto del reato di cui all'art. 571 c.p., è, in altri termini, un uso immoderato di mezzi per loro natura leciti, e tali non possono di certo ritenersi le percosse o comportamenti violenti, né l'uso di un linguaggio affatto educativo e correttivo, ovvero le limitazioni della libertà personale: le più recenti acquisizioni della cultura pedagogica hanno consentito infatti di superare quelle tradizionali concezioni che ammettevano la liceità dell'uso della violenza, fisica o psichica, quale mezzo correttivo e disciplinare, rifiutandosi di ammettere che l'ordinamento penale possa contemplare una disposizione idonea a legittimare il ricorso a forme di violenza, sia pure per finalità correttive.
Qualora il mezzo adoperato non sia consentito, o venga utilizzato con modalità non ammesse, non è applicabile il disposto di cui all'art. 571 c.p., ma vengono in considerazione, a seconda delle peculiari circostanze del caso concreto, altre norme incriminatrici (maltrattamenti, percosse, lesioni, omicidio).
Deve allora escludersi dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice in esame qualunque forma di violenza, fisica o psichica, in ragione del primato della dignità della persona, dovendosi tener conto, in particolare, della linea evolutiva ormai irreversibilmente tracciata in materia di educazione del minore a seguito del riconoscimento dei diritti del fanciullo da parte della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con L. 27 marzo 1991, n. 176. Dalla ratio e dal contenuto delle relative norme convenzionali si desume agevolmente il principio secondo cui, ai fini della determinazione del c.d. jus corrigendi, l'uso di qualsiasi forma di violenza o vessazione non può più essere considerato come strumento educativo ed è riconducibile, invece, al delitto di percosse o lesioni personali.
In conclusione, la progressiva evoluzione dell'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte è ormai da tempo decisamente orientata nel senso di escludere il reato di abuso dei mezzi di correzione nel caso di atti di violenza fisica commessi dall'insegnante sull'alunno, giacché l'abuso dei mezzi di cui all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 571 c.p. presuppone che si tratti di mezzi consentiti, mentre gli ordinamenti scolastici escludono, in maniera assoluta, le punizioni consistenti in atti di violenza fisica.
Riferimenti Normativi: