Diritto penale
Reati in generale
08 | 04 | 2022
Caso «Biot»: il procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio politico e militare
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 13649 del 9 settembre 2021 (dep. 8 aprile 2022), la prima sezione penale della Corte di cassazione si è occupata del reato di spionaggio politico e militare ex art. 257 c.p., con particolare riferimento ai rapporti tra tale delitto e quello di procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio di cui all’art. 88 del codice penale militare di pace.
L’art. 257 c.p. incrimina la condotta di chi a scopo di spionaggio politico o militare si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o comunque nell’interesse politico, interno o internazionale, devono rimanere segrete.
L’art. 88 c.p.m.p. sanziona, invece, la condotta del militare che allo scopo di darne comunicazione ad uno Stato estero si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, che devono restare segrete.
La lettura delle disposizioni Iascia emergere un quadro precettivo non perfettamente sovrapponibile. La norma del codice penale ordinario prevede un perimetro di maggiore ampiezza rispetto a quello contemplato dalla norma militare. Essa si incentra sul procurarsi notizie che debbono restare segrete, incriminando un procacciamento a scopo di spionaggio non solo militare ma anche politico, là dove la norma militare prevede la sola condotta di procacciamento a scopo di spionaggio militare di una specifica categoria di notizie che devono rimanere segrete e che riguardano “la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato”.
Discorso non dissimile vale per la rivelazione di segreti di Stato (art. 261, comma 3, c.p.) che riguarda la rivelazione di notizie segrete indicate nell’art. 257 c.p. commessa a scopo di spionaggio politico o militare; laddove l’art 86 c.p.m.p. (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio) contempla la condotta del militare che rivela, nell’interesse di uno Stato estero, notizie che concernono la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che debbono rimanere segrete.
Si comprende, dunque, come l’elemento di discrimine tra le due condotte si incentra sulla finalità, anche politica del procacciamento delle notizie riservate, che vengono appunto rivelate e cedute dal singolo agente e come il paradigma legale descritto da ciascuna di esse abbia ambito operativo diverso.
Non si tratta, dunque, di condotta posta in essere al solo fine dì spionaggio militare, ma di un’azione posta in essere anche per finalità politiche, con conseguente esclusione nella definizione dei rapporti tra norme della possibilità di collegarli alla categoria della lex specialis che prevarrebbe su quella generale fissata dal codice penale ordinario.
Questo aspetto segna l’ambito di maggiore rilevanza applicativa che hanno le norme ordinarie del codice rispetto alle disposizioni militari che puniscono il solo spionaggio attuato per fini militari, lasciando fuori dall’ambito di intervento.
Ben potrebbero essere rivelate notizie con il fine di rendere terzi partecipi di interventi militari dello Stato e di far conoscere intendimenti politici o patti tra Stati che, per ragioni superiori e legate agli interessi politici, devono restare riservati.
Si conferma, pertanto, la diversità delle due incriminazioni l’una attuata con finalità politica e l’altra militare, con possibile autonoma rilevanza giuridica dello spionaggio o della semplice consegna di atti o documenti riservati attuati con fini diversi. Le finalità anzidette finiscono per connotare la condotta e non per caratterizzare il movente dell’agire individuale.
Deriva così, nel fatto commesso dal militare che si occupi di notizie riservate o segrete, il possibile concorso di reati, in ragione della caratterizzazione della condotta nel suo dinamismo obiettivo e in ragione del fine che la orienta, oltre che della lesività che ne caratterizza il dispiegarsi.
Riferimenti Normativi: