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Diritto penale

Reati in generale

08 | 04 | 2022

La centralità del principio di specialità nel concorso apparente di norme

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 13649 del 9 settembre 2021 (dep. 8 aprile 2022), la prima sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito alcuni principi generali circa il concorso apparente di norme, istituto che discende dalle categorie dell’equità e della certezza del diritto, in funzione di garantire il ne bis in idem sostanziale, per evitare di ascrivere più volte all’autore Io stesso fatto.

Idem factum è un accadimento storico-naturalistico che, per elementi strutturali, sia astrattamente riconducibile a più fattispecie legali. La regola dell’idem factum, con correlato divieto di bis in idem, non vale sempre in tutti i casi di specialità reciproca, in difetto di clausole di riserva giacché sulla sola scorta dell’anzidetto rapporto di struttura tra i modelli legali, pur a fronte di un accadimento unico, possono trovare applicazione più norme sanzionatorie. Si tratta di tipici casi in cui si apprezza il concorso formale omogeneo o eterogeneo di reati.

Si è affermato che, in sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita daII’uno o dall’altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente indicazione dell’organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso (Cass. pen., sez. un., 23 giugno 2016, n. 18621).

La questione, a seguito della commissione di un’unica azione od omissione, relativa alla violazione di una pluralità di norme penali,d a ritenersi o in concorso formale fra loro, e dunque tutte applicabili o in concorso apparente, con l'applicazione di una soltanto di esse, ha determinato l’individuazione di una serie di criteri, che consentono di risolvere la tematica; dalla verifica sulla specialità (astratta o concreta) di una delle fattispecie normative rispetto alle altre, si passa all’applicazione del criterio di sussidiarietà (quando, cioè, la norma assorbente comporta una più grave risposta sanzionatoria), finendo con quella del principio di consunzione in una sola fattispecie dell'intero disvalore penale della condotta.

La Corte di Cassazione ha prevalentemente affermato (Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2017, n. 20664) che "nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore".

In tal senso, in maniera coerente, si sono pronunciate ripetutamente le Sezioni unite (ex multis, Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 2010, n.  1963; Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2007, n. 16568) che hanno confermato la centralità del principio anzidetto.

Si è anche osservato che neppure alla Iuce delle sentenze della Corte EDU e della Corte costituzionale sul diverso, ma parallelo tema del se bis in idem sostanziale (quando si prospetti l'applicazione, ad un’unica condotta, sia della sanzione penale sia della sanzione amministrativa: Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e Corte EDU, Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia; Corte cost. n. 200 del 21 luglio  2016), trova smentita la costante affermazione dell’applicazione del solo criterio di specialità normativamente previsto, così che riceve autorevole conferma la necessaria verifica, per dirimere la questione circa il concorso apparente o formale di reati, della comparazione concreta e complessiva delle fattispecie con particolare distinzione, al fatto oggetto di contestazione e, quanto all'individuazione deII’unitarietà della fattispecie contestata, agli elementi costitutivi della stessa, caratterizzati come sempre dalla correlazione azione - evento - elemento psicologico, e dalla loro concreta attribuzione, attraverso il capo di imputazione, alla persona sottoposta a giudizio. L'oggetto della comparazione riguarda accadimenti che costituiscono un insieme di circostanze fattuali concrete riconducibili al medesimo colpevole e indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 15 c.p.