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Diritto processuale penale

Soggetti

07 | 04 | 2022

Patrocinio a spese dello Stato: difensore legittimato ad impugnare autonomamente il rigetto dell’ammissione

Riccardo Radi

Il difensore ha una titolarità d’impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella della parte interessata (imputato, parte offesa, indagato) nei casi di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

La quarta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13230, udienza 27 gennaio 2022, depositata il 7 aprile 2022, ha accolto il ricorso del difensore avverso il decreto emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con il quale era stato rigettato e dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

La pronuncia di inammissibilità era motivata dal difetto di legittimazione del difensore a proporre in proprio l’opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell’istanza di ammissione a spese dello Stato.

La cassazione ha stabilito che: il richiamo presente nell’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 al processo “speciale” previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto, della natura di procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. 

Ne consegue la necessità di coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt. 99, 571, comma 3, e 613 c.p.p., che prevedono una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, in favore del difensore di quest'ultimo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 99, d.P.R . 30 maggio 2002, n. 115
  • Art. 99 c.p.p.
  • Art. 571 c.p.p.
  • Art. 613 c,p.p.