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Diritto penale

Delitti

07 | 04 | 2022

La rilevanza penale della coltivazione di canapa ad uso industriale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 13176 del 18 gennaio 2022 (dep. 7 aprile 2022), la terza sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito alcuni principi fondamentali in tema di coltivazione di canapa ad uso industriale.

La materia è oggi disciplinata dalla L. 2 dicembre 2016, n. 242, che esplicita, all’art. 1, le finalità perseguite dal legislatore: il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del  consumo  dei  suoli  e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché  come coltura  da  impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce di tale normativa, non è la mera coltivazione agroindustriale delle varietà ammesse di cannabis ad integrare la fattispecie penalmente rilevante, potendosi, invece, considerare pienamente lecita la coltivazione ove la stessa sia finalizzata ad uno degli scopi che sono stati tipizzati dal legislatore all'art. 2, comma 3, della L. n. 242 del 2 dicembre 2016; permane, viceversa, nell'alveo della illiceità penale la commercializzazione nei confronti del pubblico dei derivati della cannabis (foglie, infiorescenze, olio e resina) ove tale condotta esuli rispetto alle finalità di cui innanzi ed abbia ad oggetto prodotti che siano caratterizzati dalla efficacia drogante o psicotropa (Cass. pen., sez. un, 10 luglio 2019, n. 30475).

Nella medesima linea interpretativa si pone anche un’ulteriore decisione della Suprema Corte, laddove essa ha rilevato come debba intendersi smentito dal contenuto della L. n. 242 del 2016 l'assunto - che nella occasione allora esaminata dalla Corte era stato posto a fondamento della illiceità penale della coltivazione della cannabis sativa L - secondo il quale sarebbe penalmente lecito l'impianto agrario della cannabis solamente nel caso in cui, nello sviluppo colturale della pianta, esso non conduca questa a raggiungere livelli di principio attivo superiori allo 0,2%; nella occasione, anzi, la Corte ha chiaramente puntualizzato che la conseguenza della presenza nelle piante oggetto di coltivazione, avente questa tutte le restanti caratteristiche di liceità dettate dalla L. n. 242 del 2016, di una percentuale di THC superiore allo 0,6% è solamente la perdita degli aiuti economici forniti alla filiera agroindustriale, l'impossibilità di sfruttare economicamente la coltivazione ed il possibile sequestro e la distruzione della piantagione, senza che ciò ne faccia "derivare l'illiceità penale della coltivazione" (Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2021, n. 16155).

Con riferimento alle “infiorescenze”, non è tanto se il complesso delle sostanze che il coltivatore detiene onde successivamente alimentare la filiera agroindustriale (attività della quale non appare ragionevole ritenere che sia esclusivo compito del coltivatore l'occuparsi, dovendo ritenersi legittima la cessione del frutto della coltivazione ad altra figura imprenditoriale che curerà gli ulteriori passaggi industriali, destinati alla trasformazione del prodotto grezzo, derivante immediatamente dalla sola coltivazione, e sempre nel rispetto delle finalità elencate tassativamente dal comma 3 dell'art. 1 della L. n. 242 del 2016) sia o meno atto a determinare, data la quantità di principio attivo in esse contenute ove si consideri il coacervo di esse, l'effetto drogante, ma se la coltivazione sia stata condotta nel rispetto della vigente normativa, ivi compresa la percentuale massima di principio attivo legittimamente presente nelle piante coltivate, e nel rispetto delle finalità che il legislatore, all'art. 1, comma 3, della L. n. 242 del 2016 ha posto come condizione per la liceità della coltivazione della cannabis sativa L.

Infine, conclude la Suprema Corte, la natura delle sementi, quand'anche riferita a piante idonee alla produzione di sostanze psicotrope, non appare elemento tale da integrare, neppure a livello indiziario, gli estremi della rilevanza penale di tale condotta detentiva (Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 41607).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1, L. 2 dicembre 2016, n. 242
  • Art. 2, L. 2 dicembre 2016, n. 242
  • Art. 3, L. 2 dicembre 2016, n. 242