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Diritto penale

Reati in generale

07 | 07 | 2021

La “verifica semplificata” del dolo nei reati commessi da persona in stato di ubriachezza

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 25758 del 18 maggio 2021 (dep. 7 luglio 2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di colpevolezza della persona in stato di ubriachezza, con particolare riferimento all’accertamento del dolo specifico.

La presunzione assoluta di imputabilità, posta dall'art. 92 c.p. nei confronti del reo ubriaco (nel caso di ubriachezza non accidentale), non esime il giudice dall'obbligo di accertare in concreto la sussistenza della colpevolezza, sia pure come mero atteggiamento psichico di una coscienza obnubilata e di una volizione affievolita naturalisticamente dall'ebbrezza, con riferimento al momento in cui il fatto è stato commesso (Cass. pen., sez. II, 21 novembre 1973, n. 4935).

Invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato, poiché l'art. 92 c.p., nel disciplinarne l'imputabilità, nulla dice in ordine alla sua colpevolezza che va, pertanto, apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 c.p. (Cass. pen., sez. V, 2 novembre 2016, n. 45997).

L'elemento soggettivo, dunque, deve essere verificato con riferimento al momento della commissione del fatto e non con riferimento a quello della procurata ubriachezza, posto che gli artt. 91, 92, 94 e 95 c.p. si limitano a disciplinare i limiti della compatibilità dell'ubriachezza con l'imputabilità, senza, tuttavia, introdurre alcuna deroga rispetto alla regola generale di cui all'art. 42 c.p., che esige la sussistenza del dolo o della colpa al momento della commissione del fatto. Tale conclusione è, peraltro, confermata dall'art. 91, comma 2, c.p., che, nel configurare l'ubriachezza – se preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa – come una mera circostanza aggravante, esclude che la rappresentazione e volizione della commissione del reato debba necessariamente sussistere all'epoca dell'ingerenza della bevanda alcolica.

Tale disciplina è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta (sent. 26 febbraio 1970, n. 33) per la quale, la differenza normativa tra ubriachezza derivata o ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, è giustificata dall'intenzione del legislatore di reprimere l'ubriachezza come male sociale, visto che, nella seconda ipotesi, l'ubriaco si è posto volontariamente o colposamente in condizione di commetterlo e deve, dunque, rispondere di una condotta anti-doverosa. Si è, pertanto, esclusa l'irragionevolezza e il conseguente contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 92 c.p. in relazione al fine perseguito dal legislatore. Parimenti si è negata la violazione dell'art. 27 Cost., sia perché chi si ubriaca (per sua volontà o per sua colpa) e commette un reato, risponde del proprio comportamento, sia perché la pena irrogata, oltre a non differire da quella a cui soggiace ogni autore di reato, non può ritenersi non emendativa, essendo diretta ad attivare, nel condannato, una controspinta all'abuso dell'alcool (ubriachezza volontaria) o a provocare un energico richiamo alla temperanza e alla moderazione (ubriachezza colposa).

In ordine al problema contenutistico dell'elemento soggettivo del reato commesso dall'ubriaco, la Suprema Corte ha aderito a quell’impostazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità in base alla quale – proprio in considerazione dell'effettiva riduzione della capacità di intendere e volere procurata dall'ubriachezza – ammette una verifica del dolo in termini semplificati: per ritenere sussistente il dolo diretto in capo a persona ubriaca, non è richiesto che sia stata effettuata un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto. 

Sulla scorta dei suesposti principi, la Corte di Cassazione ha concluso nel senso della compatibilità del dolo specifico con lo stato di ubriachezza, che ne consente, al contrario, una verifica semplificata, per cui, nella fattispecie di cui all'art. 336 c.p., occorrerà accertare che l'ubriaco, sebbene non lucidamente, abbia volontariamente orientato la sua condotta verso la specifica finalità di costringere il pubblico ufficiale a compiere l'atto contrario ai propri doveri o ad omettere l'atto dell'ufficio.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 27 Cost.
  • Art. 42 c.p.
  • Art. 43 c.p.
  • Art. 91 c.p.
  • Art. 92 c.p.
  • Art. 94 c.p.
  • Art. 95 c.p.
  • Art. 336 c.p.