Diritto processuale penale
07 | 04 | 2022
Diritto alla vita (art. 2 CEDU): Italia condannata dalla Corte di Strasburgo per non aver valutato il rischio di mortalità legato ai casi di violenza domestica
Denise Campagna
La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 7 aprile 2022, ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela il diritto alla vita.
Il caso ha riguardato la presunta mancata adozione da parte delle autorità giudiziarie italiane di misure idonee a tutelare e assistere la ricorrente e i suoi due figli in seguito alle violenze domestiche loro inflitte dal compagno, sfociate nell’omicidio del figlio di un anno e nel tentato omicidio della donna. La ricorrente si è rivolta alla Corte Europea, ravvisando una violazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione.
Per quanto riguarda la censura sollevata ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, la Corte Europea ha rilevato che il quadro giuridico italiano è in grado di fornire protezione preventiva contro atti di violenza in determinati casi. Nel caso di specie, le autorità competenti avrebbero ben potuto applicare delle misure giuridiche e operative idonee a prevenire il rischio (mortale) subito dalla ricorrente e i suoi figli. Tuttavia, i giudici di Strasburgo hanno notato che tali autorità sono venute meno al loro dovere di condurre una valutazione immediata e proattiva del rischio di reiterazione degli atti violenti commessi nei confronti delle vittime, adottando misure preventive per proteggere gli interessati e censurando definitivamente le condotte delittuose del compagno della ricorrente. In particolare, i pubblici ministeri sono rimasti passivi di fronte al grave rischio di maltrattamenti della donna e la loro inerzia ha consentito al suo partner di continuare a minacciarla, molestarla e aggredirla nella più totale impunità. Le autorità nazionali erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del rischio reale e imminente per la vita della ricorrente e dei suoi figli. Avrebbero quindi dovuto valutare il rischio di ulteriori violenze e adottare misure appropriate e adeguate a proteggerli ma sono venuti meno a tale obbligo, poiché non hanno reagito “immediatamente” così come richiesto, in particolare, nei casi di violenza domestica. Basandosi sulle informazioni note alle autorità nazionali all’epoca dei fatti secondo cui esisteva un rischio reale e imminente di ulteriori violenze contro la ricorrente e i suoi figli, anche in considerazione dei problemi di salute mentale del suo compagno, la Corte ha ritenuto che le autorità non abbiano mostrato la necessaria diligenza atteso che non hanno realizzato una reale valutazione del rischio di mortalità legato ai casi di violenza domestica. Non tenendo in debita considerazione l'ampia gamma di misure di protezione direttamente a loro disposizione, le autorità – che avrebbero potuto attuare misure protettive allertando i servizi sociali e psicologici e collocando la ricorrente e i suoi figli in un centro di accoglienza per donne – hanno mostrato poca diligenza nell'impedire le violenze che hanno portato al tentato omicidio della ricorrente e all'omicidio effettivo del figlio di un anno. Le autorità avrebbero potuto adottare le misure previste dal quadro giuridico italiano indipendentemente dal fatto che ci fosse stata una denuncia o qualsiasi cambiamento nella percezione del rischio da parte della vittima. Alla luce di ciò che precede, la Corte ha concluso che, non avendo esercitato la diligenza richiesta dal caso di specie, le autorità giudiziarie italiane sono venute meno alle obbligazioni positive derivanti dall’art. 2 della Convenzione nella misura in cui stabilisce che “il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena”.
Inoltre, basandosi sull'art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l'art. 2, la ricorrente ha sostenuto che la mancanza di protezione legislativa e di una risposta adeguata da parte delle autorità alle sue accuse di violenza domestica hanno costituito un trattamento discriminatorio fondato sul sesso. La Corte di Strasburgo ha però sottolineato che nulla, nella presente causa, ha suggerito che i pubblici ministeri abbiano agito con intenti discriminatori nei confronti della ricorrente: una violazione dell'art. 14 si verifica solo in presenza di carenze generali derivanti da una chiara e sistematica incapacità delle autorità nazionali di valutare e affrontare la gravità e la portata del problema della violenza domestica e del suo effetto discriminatorio sulle donne. Di conseguenza, le carenze censurate – pur essendo originate da una grave inerzia da parte delle autorità ed essendo illegittime e incompatibili con l'art. 2 della Convenzione – non sono state ritenute di per sé intese ad indicare atteggiamenti discriminatori da parte delle autorità e non hanno costituito violazione dell’art. 14 della Convenzione.
Riferimenti Normativi: