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Diritto processuale penale

Prove

05 | 04 | 2022

«Data retention»: il diritto dell’Unione osta alla conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione delle comunicazioni elettroniche per finalità di lotta ai reati gravi

Giulia Faillaci

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con sentenza del 5 aprile 2022,  ha confermato che il diritto dell’Unione osta alla conservazione generalizzata e indifferenziata, per finalità di lotta ai reati gravi, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione riguardanti le comunicazioni elettroniche.

La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, non si limita a disciplinare l’accesso a simili dati mediante garanzie dirette a prevenire gli abusi, ma sancisce, in particolare, il principio del divieto della memorizzazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione. La conservazione di tali dati costituisce quindi, da un lato, una deroga a tale divieto di memorizzazione e, d’all’altro, un’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Sebbene la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche consenta agli Stati membri di limitare tali diritti e obblighi per finalità, segnatamente, di lotta ai reati, siffatte limitazioni devono tuttavia rispettare, in particolare, il principio di proporzionalità. Questo principio impone il rispetto non solo dei requisiti di idoneità e di necessità, ma anche di quello relativo al carattere proporzionato di tali misure in relazione all’obiettivo perseguito.

La Corte ricorda, poi, che vari obblighi positivi sono a carico dei pubblici poteri in forza della Carta, come per esempio l’adozione di misure giuridiche dirette a tutelare la vita privata e familiare, la protezione del domicilio e delle comunicazioni, ma anche la tutela dell’integrità fisica e psichica delle persone, nonché il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Ad essi spetta pertanto conciliare i vari interessi legittimi e diritti in gioco. Infatti, un obiettivo d’interesse generale non può essere perseguito senza tener conto del fatto che esso deve essere conciliato con i diritti fondamentali interessati dalla misura, effettuando un contemperamento equilibrato tra, da un lato, l’obiettivo di interesse generale e, dall’altro, i diritti di cui trattasi, verificando che l’importanza di detto obiettivo sia correlata alla gravità dell’ingerenza provocata da tale misura. Le predette considerazioni portano la Corte a respingere segnatamente l’argomento secondo cui la criminalità particolarmente grave potrebbe essere assimilata a una minaccia per la sicurezza nazionale che si riveli reale e attuale o prevedibile e che sia in grado di giustificare, per un periodo limitato, una misura di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione.

Per contro, la Corte stabilisce, in secondo luogo e confermando la propria giurisprudenza anteriore, che il diritto dell’Unione non osta a misure legislative che prevedano, alle condizioni elencate nella sentenza, ai fini della lotta alle forme gravi di criminalità e della prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica: la conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico; la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione; la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi all’identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica; la conservazione rapida (quick freeze) dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di cui tali fornitori di servizi dispongono. Tali diverse misure possono, a scelta del legislatore nazionale e nel rispetto dei limiti dello stretto necessario, essere applicate congiuntamente.

In quarto e ultimo luogo, la Corte conferma la sua giurisprudenza secondo la quale il diritto dell’Unione osta al fatto che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria d’invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, a causa dell’incompatibilità di tale normativa con la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

Ciò posto, la Corte ricorda che l’ammissibilità degli elementi di prova ottenuti mediante una siffatta conservazione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell’ambito del diritto nazionale, sempreché nel rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività.