Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
05 | 04 | 2022
Il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi
Cristina Tonola
La
quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2530 del 5 aprile 2022, ha
ribadito alcuni fondamentali principi vigenti in tema di procedimento
amministrativo e di partecipazione allo stesso del privato cittadino.
Il
comma 3 dell’art. 22, L. 27 agosto 1990, n. 241 ha introdotto il principio
della massima ostensione dei documenti amministrativi, atteso che l’accesso
agli stessi, per le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
Secondo
l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, la legittimazione
attiva all’accesso agli atti e documenti va riconosciuta a chiunque possa
dimostrare che gli atti procedimentali, oggetto dell’accesso, abbiano spiegato
o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti,
indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.
Si
è, infatti, precisato che la legittimazione attiva all’accesso deve essere
dunque riconosciuta a chiunque possa dimostrare gli atti procedimentali oggetto
dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o
indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione
giuridica (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 24 aprile 2012, n. 7).
La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato il carattere strumentale del diritto all’accesso, consentito solo a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, o comunque, solo laddove essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante. In conseguenza, l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche rilevanti, a norma della lett. b) dell’art. 22, comma 1, e sono definiti "interessati" all’accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Per il legittimo esercizio del diritto di accesso è, quindi, necessaria la sussistenza di un interesse qualificato, specificamente inerente alla situazione da tutelare, immediatamente riferibile al soggetto che pretende di conoscere i documenti, e che sussista un collegamento attuale tra la situazione giuridica da tutelare e la documentazione di cui si richiede l’accesso, tale da implicare l’incidenza, anche potenziale, dell’atto sull’interesse di cui il soggetto istante è portatore.
Riferimenti Normativi: