libero accesso

Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

05 | 04 | 2022

Il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi

Cristina Tonola

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2530 del 5 aprile 2022, ha ribadito alcuni fondamentali principi vigenti in tema di procedimento amministrativo e di partecipazione allo stesso del privato cittadino.

Il comma 3 dell’art. 22, L. 27 agosto 1990, n. 241 ha introdotto il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, atteso che l’accesso agli stessi, per le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, la legittimazione attiva all’accesso agli atti e documenti va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali, oggetto dell’accesso, abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

Si è, infatti, precisato che la legittimazione attiva all’accesso deve essere dunque riconosciuta a chiunque possa dimostrare gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 24 aprile 2012, n. 7).

La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato il carattere strumentale del diritto all’accesso, consentito solo a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, o comunque, solo laddove essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante. In conseguenza, l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche rilevanti, a norma della lett. b) dell’art. 22, comma 1, e sono definiti "interessati" all’accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. 

Per il legittimo esercizio del diritto di accesso è, quindi, necessaria la sussistenza di un interesse qualificato, specificamente inerente alla situazione da tutelare, immediatamente riferibile al soggetto che pretende di conoscere i documenti, e che sussista un collegamento attuale tra la situazione giuridica da tutelare e la documentazione di cui si richiede l’accesso, tale da implicare l’incidenza, anche potenziale, dell’atto sull’interesse di cui il soggetto istante è portatore.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241