Diritto penale
Reati in generale
15 | 07 | 2021
Furto tentato e consumato: i criteri discretivi
Giacomo Zurlo
La
quinta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 27321 del 14
aprile 2021 (dep. 15 luglio 2021), è nuovamente tornata sui criteri da seguire per
stabilire se il reato di furto ai danni di un esercizio commerciale debba
essere qualificato come tentato o consumato.
Come già chiarito dalle Sezioni Unite, il monitoraggio della
azione furtiva in essere, esercitato attraverso la diretta osservazione da
parte delle persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza presenti
nel locale e il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che
resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure
momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non
ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo
(Cass. pen., sez. un., 17 luglio 2017, n. 52117).
Il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa
come piena, autonoma e effettiva disponibilità della refurtiva da parte
dell’agente, è escluso da una vigilanza che sia concomitante, attuale e
immanente e dal conseguente intervento, come detto, esercitato in continenti a difesa della detenzione
del bene materialmente appreso.
Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede
nella circostanza che l’agente consegua, anche se per un breve tempo, la piena,
autonoma e effettiva disponibilità della refurtiva: risponde di furto consumato
e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non
si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla
cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla
subito dopo il fatto per il pronto intervento dell’avente diritto o della
polizia (Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2016, n. 26749; Cass. pen., sez. V, 5
maggio 1993, n. 7704).
Ai fini della configurazione dell’autonoma disponibilità
della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l’impossessamento è
funzionale, non rileva il dato temporale ex
se – essendo sufficiente che l’agente abbia conseguito anche solo
momentaneamente l’esclusiva signoria di fatto sul bene –, bensì la effettiva
concretizzazione del rischio di definitiva dispersione del bene, anche se
questa non si sia, di fatto, realizzata per l’intervento di fattori causali
successivi e autonomi (Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2018, n. 48880).
Nel caso di specie, quando il personale dipendente dell’esercizio commerciale è intervenuto, assistendo all’azione furtiva, l’imputato aveva già occultato sulla propria persona alcune res; conseguentemente, rispetto ad esse non ha avuto luogo alcuna forma di controllo sull’azione furtiva che, quindi, era giunta a consumazione, quantunque l’autonoma disponibilità del bene in discorso fosse stata conseguita per un tempo limitato. Il furto – unico perché si è sostanziato in una pluralità di sottrazioni in un medesimo contesto spaziale in pregiudizio di un unico offeso – era già consumato, quantunque per uno solo dei beni che ne sono stati oggetto materiale esso fosse rimasto allo stadio di tentativo (Cass. pen., sez. V, 25 giugno 2013, n. 32786).
Invero, conclude
la Suprema Corte, in tema di furto, qualora la condotta dell’agente riguardi
una pluralità di cose di pertinenza dello stesso possessore e il ladro operi in
un medesimo contesto temporale e spaziale, impossessandosi di una parte di esse
e non riuscendo, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di
altre esistenti nello stesso luogo, l’azione complessiva, essendo progressiva,
deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante già posta in
essere assorbe quella in itinere.
Essa realizza quindi un solo reato consumato delle cose sottratte, non
vertendosi né nell’ipotesi di tentativo di furto né in quella di furto
consumato in concorso con il tentativo (Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 1997, n.
1985).
Riferimenti Normativi: