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Diritto penale

Reati in generale

15 | 07 | 2021

Furto tentato e consumato: i criteri discretivi

Giacomo Zurlo

La quinta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 27321 del 14 aprile 2021 (dep. 15 luglio 2021), è nuovamente tornata sui criteri da seguire per stabilire se il reato di furto ai danni di un esercizio commerciale debba essere qualificato come tentato o consumato.

Come già chiarito dalle Sezioni Unite, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato attraverso la diretta osservazione da parte delle persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza presenti nel locale e il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Cass. pen., sez. un., 17 luglio 2017, n. 52117).

Il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma e effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente, è escluso da una vigilanza che sia concomitante, attuale e immanente e dal conseguente intervento, come detto, esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso.

Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’agente consegua, anche se per un breve tempo, la piena, autonoma e effettiva disponibilità della refurtiva: risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell’avente diritto o della polizia (Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2016, n. 26749; Cass. pen., sez. V, 5 maggio 1993, n. 7704).

Ai fini della configurazione dell’autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l’impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se – essendo sufficiente che l’agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l’esclusiva signoria di fatto sul bene –, bensì la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione del bene, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l’intervento di fattori causali successivi e autonomi (Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2018, n. 48880).

Nel caso di specie, quando il personale dipendente dell’esercizio commerciale è intervenuto, assistendo all’azione furtiva, l’imputato aveva già occultato sulla propria persona alcune res; conseguentemente, rispetto ad esse non ha avuto luogo alcuna forma di controllo sull’azione furtiva che, quindi, era giunta a consumazione, quantunque l’autonoma disponibilità del bene in discorso fosse stata conseguita per un tempo limitato. Il furto – unico perché si è sostanziato in una pluralità di sottrazioni in un medesimo contesto spaziale in pregiudizio di un unico offeso – era già consumato, quantunque per uno solo dei beni che ne sono stati oggetto materiale esso fosse rimasto allo stadio di tentativo (Cass. pen., sez. V, 25 giugno 2013, n. 32786). 

Invero, conclude la Suprema Corte, in tema di furto, qualora la condotta dell’agente riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso possessore e il ladro operi in un medesimo contesto temporale e spaziale, impossessandosi di una parte di esse e non riuscendo, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altre esistenti nello stesso luogo, l’azione complessiva, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante già posta in essere assorbe quella in itinere. Essa realizza quindi un solo reato consumato delle cose sottratte, non vertendosi né nell’ipotesi di tentativo di furto né in quella di furto consumato in concorso con il tentativo (Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 1997, n. 1985).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 624 c.p.