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Diritto civile

Tutela dei Diritti

05 | 04 | 2022

Russia nuovamente condannata dalla Corte di Strasburgo per violazione della libertà di espressione e di riunione pacifica

Denise Campagna

La terza sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 5 aprile 2022, ha condannato – all’unanimità – la Russia per una violazione degli artt. 10 e 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutelano, rispettivamente, la libertà di espressione e di riunione pacifica.

Il caso ha riguardato la partecipazione del ricorrente ad una manifestazione tenutasi a Mosca per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti e le libertà costituzionali. Tale manifestazione era stata autorizzata dalle autorità. Supportato da altri partecipanti, il ricorrente ha mostrato uno striscione con su scritto “La Russia senza Putin”. Gli agenti di polizia presenti hanno ripetutamente ordinato all’uomo di rimuovere lo striscione e, vista la sua inottemperanza, lo hanno arrestato e portato alla stazione di polizia allo scopo di compilare un verbale di infrazione amministrativa. Durante l'arresto, il ricorrente ha resistito fisicamente agli agenti di polizia, respingendoli. Lo stesso è stato condannato dalle autorità giudiziarie che hanno ritenuto il suo striscione “contrario allo scopo della manifestazione e di chiara natura politica”.

Il ricorrente si è rivolto alla Corte Europea, affermando che il suo arresto e il procedimento per illeciti amministrativi hanno violato i suoi diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica. I giudici di Strasburgo hanno esaminato il caso alla luce dell’art. 10 della Convenzione, tenendo conto anche dei principi generali precedentemente stabiliti nell’ambito della giurisprudenza relativa all’art. 11 (cfr. Fáber c. Ungheria, n. 40721/08, § 19 e §§ 32-41, 24 luglio 2012).

Nel presente caso, non è stato contestato dalle parti che gli ordini degli agenti di polizia di rimuovere lo striscione, l'arresto del ricorrente durante la manifestazione e le sue successive condanne abbiano costituito un'ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione. Tale interferenza era basata sulla legge sugli eventi pubblici, che prevedeva che i partecipanti a un evento pubblico dovevano rispettare gli ordini legali della polizia e seguire le regole dell'evento.

Dunque, anche supponendo che l'ingerenza perseguisse le legittime finalità della “prevenzione del disordine” e della “protezione dei diritti e delle libertà altrui”, la Corte Europea ha dovuto accertare se tale ingerenza fosse “necessaria in una società democratica”. Ebbene, è stato rilevato che, durante la manifestazione, il ricorrente ha esposto uno striscione che esprimeva la sua opinione sulle politiche del Presidente, contribuendo così a un dibattito politico in corso su una questione di interesse pubblico; ha agito pacificamente e non ha creato alcun disturbo all'ordine pubblico. Non vi è stato alcun conflitto tra il ricorrente e gli altri partecipanti alla manifestazione a causa del messaggio da lui trasmesso; né è emerso che un tale conflitto potesse insorgere atteso che gli altri partecipanti lo anche supportato.

L'intervento della polizia è stato quindi innescato dal contenuto dello striscione in quanto tale e non dal comportamento provocatorio o comunque offensivo del ricorrente. I tribunali interni hanno giustificato le condanne amministrative dello stesso con il semplice riferimento alla "natura chiaramente politica" dello striscione e alla sua presunta contrarietà con lo scopo della manifestazione. Le loro decisioni, tuttavia, non contenevano le ragioni per le quali essi considerassero problematica la "natura chiaramente politica" dello striscione, considerando che non conteneva nemmeno incitamento alla violenza o un rifiuto dei principi democratici. Inoltre, le autorità giudiziarie russe hanno omesso di indicare quali fossero le presunte differenze tra lo scopo della manifestazione e lo striscione del ricorrente.

In tali circostanze, tenuto conto della gravità delle sanzioni inflitte al ricorrente e del suo allontanamento dal luogo della manifestazione, non è stato possibile affermare che l'ingerenza subita fosse necessaria in una società democratica. Pertanto, vi è stata una violazione dell'art. 10 della Convenzione, interpretato alla luce dell'articolo 11.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
  • Art. 11 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo