Diritto processuale penale
Prove
04 | 04 | 2022
La motivazione del sequestro probatorio dello «smartphone»
Riccardo Radi
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12507 dell'11 gennaio 2022, depositata il 4 aprile 2022 ha affrontato il caso di un sequestro probatorio di uno "smartphone", disposto dal pubblico ministero senza esplicitare le ragioni per le quali era necessario un provvedimento ablativo esteso e onnicomprensivo.
Il provvedimento è stato confermato dal tribunale del riesame e, a seguito del ricorso dell’interessato, la Suprema Corte ha affermato che, con riferimento al decreto di sequestro probatorio di materiale informatico, l’acquisizione indiscriminata di un’intera categorie di beni, nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all’accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro.
Nell’adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informativo, il pubblico ministero non solo deve motivare sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro, quando ciò sia possibile, in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il vincolo cautelare deve, dunque, essere conformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria-cautelare perseguita.
Riferimenti Normativi: