Diritto processuale civile
Processo di cognizione
04 | 04 | 2022
L’estensione della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni alle istanze istruttorie
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 10767 del 4 aprile 2022, la sesta sezione civile,
terza sottosezione, della Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo il più
recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 10
novembre 2021, n. 33103), la parte che si sia vista rigettare dal giudice le
proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico,
quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei
precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi
abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale
principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice
d'appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro
mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità
del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di
ricorso per cassazione (tra le varie, Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2019, n.
5741; Cass. civ., sez. II, ord. 31 maggio 2019, n. 15029); occorre però, per
ragioni di coerenza sistematica, e nell'ottica di un'interpretazione
costituzionalmente orientata sull'effettività del diritto di difesa (art. 24 e
111 Cost.), coordinare tale principio con gli altri principi, pure rinvenibili
nella giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione del contegno
processuale del difensore in sede di precisazione delle conclusioni, e cioè: con
il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione senza
che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze
istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel
precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente
al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti
in modo inequivoco (cfr. Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4487); con il
principio secondo cui, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della
parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle
conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in
quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della
condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non
riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca
di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2012, n.
1603); con il principio secondo cui nell'ipotesi in cui il procuratore della
parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o,
presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale
la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente
formulate (Cass. civ., sez. VI-1, ord. 30 settembre 2013, n. 22360); con il
principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia
decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di
merito, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia,
nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate
non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso
non risulti in modo inequivoco (Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2012, n. 8576).
Come si vede, il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte; e, quanto all'assenza del difensore della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, si è precisato che essa non implica alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi invece presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle/le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 c.p.c. (così Cass. civ., sez. III, n. 5018 del 2014).
Così ricostruito il panorama giurisprudenziale, la Suprema Corte ha affermato che anche una presunzione di abbandono di istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non possa, in taluni casi, prescindere da una doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., e poi con la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c., la cui funzione tipica - è bene rimarcarlo - è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice.
Riferimenti Normativi: