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Diritto processuale civile

Processo di cognizione

04 | 04 | 2022

L’estensione della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni alle istanze istruttorie

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 10767 del 4 aprile 2022, la sesta sezione civile, terza sottosezione, della Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2021, n. 33103), la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice d'appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione (tra le varie, Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. civ., sez. II, ord. 31 maggio 2019, n. 15029); occorre però, per ragioni di coerenza sistematica, e nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata sull'effettività del diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.), coordinare tale principio con gli altri principi, pure rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione del contegno processuale del difensore in sede di precisazione delle conclusioni, e cioè: con il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (cfr. Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4487); con il principio secondo cui, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2012, n. 1603); con il principio secondo cui nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. civ., sez. VI-1, ord. 30 settembre 2013, n. 22360); con il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2012, n. 8576).

Come si vede, il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte; e, quanto all'assenza del difensore della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, si è precisato che essa non implica alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi invece presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle/le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 c.p.c. (così Cass. civ., sez. III, n. 5018 del 2014). 

Così ricostruito il panorama giurisprudenziale, la Suprema Corte ha affermato che anche una presunzione di abbandono di istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non possa, in taluni casi, prescindere da una doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., e poi con la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c., la cui funzione tipica - è bene rimarcarlo - è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 24 Cost.
  • Art. 111 Cost.
  • Art. 183 c.p.c.
  • Art. 187 c.p.c.
  • Art. 190 c.p.c.