Diritto processuale penale
Misure cautelari
14 | 07 | 2021
L’attualità del pericolo quale presupposto per l’adozione della misura cautelare
Giorgio Crisciotti
Con
sentenza n. 26843 del 10 giugno 2021 (dep. 14 luglio 2021), la seconda sezione penale
della Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle esigenze cautelari,
volgendo particolare attenzione al requisito del “pericolo attuale” di cui all’art.
274 c.p.p.
Il tempo
trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta
è stata posta in essere, può in genere assumere rilievo soltanto nella fase di
applicazione della misura, momento nel quale il giudice è tenuto a valutare per
la prima volta se le esigenze cautelari siano o meno attuali e, quindi, a
considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del
fatto e il comportamento tenuto successivamente dal soggetto.
Nella
fase di applicazione della misura cautelare,, il requisito dell'attualità del
pericolo, previsto dalla norma citata, impone al giudice una valutazione prognostica
sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della
fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della
condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale;
analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza
temporale dai fatti (Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2018, n. 11250).
L’introduzione del requisito dell’attualità – ad opera della L. 16 aprile 2015, n. 47 – ha comportato, per il giudice, la necessità di formulare una valutazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, rafforzando l'obbligo della motivazione sulle esigenze cautelari, all’aumentare della frattura temporale tra i fatti e l'applicazione della misura (Cass. pen., sez. II, 14 aprile 2016, n. 18744). La novella legislativa del 2015, invero, ha introdotto una serie di novità nella fase di valutazione, applicazione e impugnazione delle misure cautelari, modificando l'art. 274 c.p.p. con un duplice e "simmetrico" intervento sulle lett. b) (pericolo di fuga) e c) (pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie) e ciò nell’intento di condizionare l'applicazione delle misure cautelari ad una più rigorosa e stringente valutazione delle esigenze manifestatesi in concreto.
La "simmetria" della riforma – prosegue la Corte – riguarda, in primo luogo, la necessità di un pericolo non più solo "concreto", ma anche "attuale", sia per l'esigenza di cui alla lett. b), sia per quella di cui alla lett. c); si è escluso, poi, che le situazioni di concreto e attuale pericolo, di fuga o di reiterazione, possano "essere desunte dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", con ciò segnalando la necessità di evitare di ritenere in re ipsa le esigenze cautelari, in presenza di condotte riferite a reati di particolare o tradizionale allarme sociale, e di ricercare elementi ulteriori dai quali desumere i presupposti applicativi delle misure stesse. Di conseguenza, la questione interpretativa sull'eventuale significato, ulteriore e diverso, rispetto al dettato normativo precedente, della nuova qualificazione "attuale" del "pericolo", quale presupposto applicativo della cautela, va risolto nel senso di una rimeditazione dell'onere motivazionale del giudice chiamato a pronunciarsi sulle esigenze cautelari.
Così, se il tempo trascorso dalla commissione del reato non è in grado di escludere automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, nondimeno deve ritenersi che le esigenze cautelari volte ad impedire la reiterazione del reato debbono avere riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della sua adozione, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare in esame (Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2015, n. 43083).
E ciò in quanto, conclude la Corte, il requisito dell'attualità non può assumere significato equivalente a quello di imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.
Riferimenti Normativi: