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Diritto penale

Delitti

04 | 04 | 2022

Diffamazione tramite e-mail: l'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della «comunicazione con più persone»

Riccardo Radi

La Corte di cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 12186 del 25 gennaio 2022 (depositata il 1° aprile 2022) ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di diffamazione aggravato nel caso di comunicazione inviata via posta elettronica.

I Supremi Giudici hanno stabilito che, ai fini di un corretto inquadramento della questione rispetto al caso di specie, l'utilizzo della posta elettronica non esclude la  sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone" anche nella ipotesi  di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola  persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad  altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale  accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo  l'ordinaria diligenza (Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2016, n. 522), salva l'esplicita indicazione di riservatezza.

Sicché, anche in caso di PEO (posta elettronica ordinaria),  come in caso di inoltro della comunicazione per posta ordinaria, è possibile ritenere  la sussistenza del requisito oggettivo, ai fini della configurabilità del reato di  diffamazione, della "comunicazione con più persone" anche nella ipotesi di diretta  ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio, inviato tramite posta  elettronica, ad una sola persona determinata; e ciò sia quando l'accesso alla  casella mail sia consentito almeno ad un altro soggetto, a fini di consultazione,  estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o,  quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza, sia in tutti i casi in cui la comunicazione inviata via mail a un solo soggetto sia, come prevedibile - con  giudizio da operarsi ex ante rispetto alla ricezione - , stata diffusa o comunque  posta a conoscenza di almeno un altro soggetto. 

Dunque, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite  l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità  che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le  espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi  di ingiuria (Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980) ove non  ricorra contestualità nel recepimento del messaggio (Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2021, n. 13252).

In tal senso si pone il più recente e prevalente orientamento di  legittimità, secondo cui l'invio di e-mail a contenuto offensivo integra il reato di  diffamazione anche nell'eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta  elettronica vi sia l'offeso (Cass. pen., sez. V, 6 aprile 2011, n. 29221; Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980; Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2017, n. 12603). 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 595 c.p.