Diritto penale
Delitti
04 | 04 | 2022
Diffamazione tramite e-mail: l'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della «comunicazione con più persone»
Riccardo Radi
La Corte di cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 12186 del 25 gennaio 2022 (depositata il 1° aprile 2022) ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di diffamazione aggravato nel caso di comunicazione inviata via posta elettronica.
I Supremi Giudici hanno stabilito che, ai fini di un corretto inquadramento della questione rispetto al caso di specie, l'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone" anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza (Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2016, n. 522), salva l'esplicita indicazione di riservatezza.
Sicché, anche in caso di PEO (posta elettronica ordinaria), come in caso di inoltro della comunicazione per posta ordinaria, è possibile ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, della "comunicazione con più persone" anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio, inviato tramite posta elettronica, ad una sola persona determinata; e ciò sia quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad un altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza, sia in tutti i casi in cui la comunicazione inviata via mail a un solo soggetto sia, come prevedibile - con giudizio da operarsi ex ante rispetto alla ricezione - , stata diffusa o comunque posta a conoscenza di almeno un altro soggetto.
Dunque, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria (Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980) ove non ricorra contestualità nel recepimento del messaggio (Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2021, n. 13252).
In tal senso si pone il più recente e prevalente orientamento di legittimità, secondo cui l'invio di e-mail a contenuto offensivo integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta elettronica vi sia l'offeso (Cass. pen., sez. V, 6 aprile 2011, n. 29221; Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980; Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2017, n. 12603).
Riferimenti Normativi: