Diritto processuale penale
Soggetti
01 | 04 | 2022
Giudice naturale e rimessione processo: testimone cancelliere del giudice procedente non inficia l’imparzialità del giudicante
Riccardo Radi
La Corte di cassazione, quinta sezione penale con la sentenza n. 12216, udienza 22 febbraio 2022, depositata il 1° aprile 2022 ha esaminato la questione se sussiste il pregiudizio per la serenità della decisione nel caso in cui un testimone del processo esplichi o abbia esplicato la propria funzione presso l’Ufficio del Giudice di Pace ove è incardinato il processo.
La Cassazione ha stabilito che, stando al diritto vivente, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii".
Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2003, n. 13687; Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2017, n. 24050; Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2015, n. 23962).
Donde, alla stregua di tale indicazione direttiva, è stato affermato che il fatto che le persone offese siano funzionari di cancelleria dell'ufficio giudiziario chiamato a celebrare il processo non integra di per sé il presupposto della grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, capace di determinare un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti del processo (Cass. pen., sez. V, 6 marzo 2019, n. 14707).
Dunque, conclude la Suprema Corte, il pregiudizio per la serenità della decisione non può certo derivare dalla mera constatazione che un testimone del processo esplichi o abbia esplicato la propria funzione presso l'Ufficio del Giudice di Pace ove è incardinato il processo. Da ciò consegue che non sussiste quella grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, atta ad integrare il legittimo sospetto che giustifica lo spostamento del processo in via di celebrazione.
Riferimenti Normativi: