Diritto penale
Delitti
01 | 04 | 2022
Omessa dichiarazione IVA: sussiste il dolo specifico anche nel caso di comunicazione del volume d’affari IVA
Riccardo Radi
La Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 11997 del 25 febbraio 2022 (depositata il 1 aprile 2022) ha esaminato la questione inerente alla responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall'art. 8-bis del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.
La Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato, di cui all’art. 5 D.L.vo n. 74 del 10 marzo 2000, la circostanza che il ricorrente avesse effettuato la comunicazione di cui all’8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998.
Secondo la Cassazione è configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall'art. 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità (Cass. pen., sez.III, 1 ottobre 2013, n. 44433).
Recita infatti l'art. 8-bis, comma 1, d.P.R. n. 322 del 1998: "Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'art. 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili".
Orbene, dal chiaro tenore testuale della norma emerge la non equipollenza della comunicazione IVA, da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno, con la dichiarazione annuale dell'imposta, dovendosi evidenziare che l'art. 8-bis, comma 1, fa salvi gli effetti sanzionatoti, tra cui evidentemente quelli penali, comminati per l'omessa dichiarazione. La comunicazione prevista dalla disposizione citata, infatti, è sostitutiva delle dichiarazioni periodiche IVA infrannuali ed assolve allo scopo dì fornire all'amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici, che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario.
Si tratta perciò di una comunicazione che non interferisce affatto con la dichiarazione dei redditi e la cui presentazione non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto di cui all'art. 5 D.L.vo n. 74 del 2000.
Riferimenti Normativi: