Diritto processuale penale
Misure cautelari
04 | 04 | 2022
Misure cautelari reali: la legittimazione a proporre ricorso per cassazione è limitata al PM presso il Tribunale che ha emesso il provvedimento, mentre è esclusa per il Pm che ha richiesto la misura
Riccardo Radi
La Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 11628 del 26 gennaio 2022, pubblicata il 30 marzo 2022 ha ribadito che nel caso delle misure cautelari reali, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata.
Nel disciplinare il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, l’art. 325 c.p.p. dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione indica il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione.
Si osserva che la disposizione in esame non riproduce il disposto dell'art. 311, comma 1, c.p.p., il quale, in relazione al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelari personali, legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 309 c.p.p., di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale).
Orbene, proprio valorizzando tale mancato richiamato, la giurisprudenza della Corte ha costantemente predicato il principio, ribadito anche nella pronuncia in esame, secondo cui, nel caso delle misure cautelari reali, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2018, n. 18822; Cass. pen., sez. III, 7 novembre 2012, n. 47142; Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2010, n. 325882), dovendosi, quindi, applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.
Riferimenti Normativi: