Diritto processuale penale
Impugnazione
15 | 07 | 2021
L’abolitio criminis e l’obbligo della immediata declaratoria di non punibilità nel giudizio di legittimità
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 27336 del 28 aprile 2021 (dep. 15 luglio
2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi
dei limiti e delle condizioni applicative dell’art. 129 c.p.p., recante l’obbligo
della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale
riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che
il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero
che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara
di ufficio con sentenza. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo
ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge
come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a
procedere con la formula prescritta.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo
cui l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito
dall'art. 129, comma 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause
estintive del reato, qual è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di Cassazione
(Cass. pen., sez. III, 1 dicembre 2010, n. 1550; Cass. pen., sez. un., 27 febbraio
2002, n. 17179).
Logico corollario di tale affermazione è che, anche nel
giudizio di legittimità, sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole
causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p., pur ove risulti
l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in
considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi Suprema Corte,
sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla
natura dei vizi denunciati (Cass. pen., sez. I, 18 aprile 2012, n. 35627).
Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla Corte,
in questo caso, deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza
delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito
con una delle formule prescritte dal comma 2 dell’art. 129 cit.: la conclusione
può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del
fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli
stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza
impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che
sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa
estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente
nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.
Qualora il contenuto complessivo della sentenza non
prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dalla menzionata disposizione,
l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve
prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (Cass. pen., sez.
IV, 5 novembre 2009, n. 43958).
In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (Cass. pen., sez. II, 11 marzo 2009, n. 24495).
In caso di "abolitio criminis", poiché tale evento fa venire meno, ancor più che la validità e la efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129, comma 1, c.p.p., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2, comma 2, c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato (Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 1999, n. 356).
Riferimenti Normativi: