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Diritto processuale penale

Impugnazione

15 | 07 | 2021

L’abolitio criminis e l’obbligo della immediata declaratoria di non punibilità nel giudizio di legittimità

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 27336 del 28 aprile 2021 (dep. 15 luglio 2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi dei limiti e delle condizioni applicative dell’art. 129 c.p.p., recante l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, comma 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, qual è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 1 dicembre 2010, n. 1550; Cass. pen., sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179).

Logico corollario di tale affermazione è che, anche nel giudizio di legittimità, sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi Suprema Corte, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (Cass. pen., sez. I, 18 aprile 2012, n. 35627).

Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla Corte, in questo caso, deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dal comma 2 dell’art. 129 cit.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.

Qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dalla menzionata disposizione, l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 2009, n. 43958).

In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (Cass. pen., sez. II, 11 marzo 2009, n. 24495). 

In caso di "abolitio criminis", poiché tale evento fa venire meno, ancor più che la validità e la efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129, comma 1, c.p.p., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2, comma 2, c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato (Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 1999, n. 356).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 c.p.
  • Art. 129 c.p.p.