Lavoro
08 | 06 | 2021
L’inadempimento “obiettivamente rilevante” degli obblighi di formazione del contratto di apprendistato
Flaminia Schiavoni
Con ordinanza 8 giugno 2021, n. 15949, la sezione lavoro
della Corte di Cassazione ha indicato le conseguenze derivanti
dall’inadempimento degli obblighi di formazione nascenti dal contratto di
apprendistato.
L’art. 19, L. 19 gennaio 1955, n. 25, prevede che, in caso di
mancata disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., al termine del periodo di
apprendistato, l'apprendista sia "mantenuto in servizio" con la
qualifica conseguita mediante le prove di idoneità e con il computo del periodo
di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore, corrispondendo
ciò all'esigenza, propria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di
evitare che la parte che subisce il recesso si trovi improvvisamente di fronte
allo scioglimento del rapporto.
Dal contratto di apprendistato, pur nel regime normativo di
cui alla L. n. 25 del 1955 e alla L. 24 giugno 1997, n. 196, scaturisce un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico, nel quale la prima fase è
contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di
lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra
attività lavorativa e formazione professionale) mentre la seconda fase soltanto
eventuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c. rientra
nell'ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di
apprendistato si caratterizza, oltre che per lo svolgimento della prestazione
lavorativa, anche per un effettivo addestramento professionale finalizzato
all'acquisizione da parte del tirocinante della necessaria capacità tecnica per
diventare lavoratore qualificato, con conseguente sottoposizione del rapporto
ad un termine di durata massima alla cui scadenza il datore di lavoro ha
facoltà di recesso, ex art. 19 della stessa L. n. 25 del 1955, senza che sia
richiesta l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo; al
compimento del previsto periodo di tirocinio viene a cessare per esaurimento la
causa negoziale (Corte Cost. 28 novembre 1973, n. 169; Cass. civ., sez. lav.,
11 maggio 1987, n. 4334).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
in tema di contratto di formazione e lavoro, in cui rientra il contratto di
apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la
trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, qualora
l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale
mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa
carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di
formazione e quindi trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice,
in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità
dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in
tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa
importanza.
La
Suprema Corte, dopo aver rimarcato che l’art. 32, comma 1-bis, L. 4 novembre
2010, n. 183 – nel prevedere, "in sede di prima applicazione" il
differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni
relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, si
applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso –, ha concluso
chiarendo che, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche
con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo
tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del "collegato
lavoro") e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per
l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si
applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini,
rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente
orientata, le conseguenze legate all'introduzione ex novo, del suddetto e
ristretto termine di decadenza (Cass. civ., sez. lav., 14 dicembre 2015, n.
25103).
Riferimenti Normativi: