Diritto penale
Delitti
28 | 03 | 2022
Violenza sessuale: il «mero contatto fisico» idoneo a integrare il reato e l'attenuante della particolare tenuità
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 11624 del 15 marzo 2022 (dep. 30 marzo 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.
Al fine della configurazione del reato di violenza sessuale è sufficiente, muovendo dalla formulazione dell'art. 609-bis c.p., che fa riferimento al mero atto sessuale e dalla ratio incriminatrice volta a tutelare la autodeterminazione del soggetto relativamente alla propria sfera sessuale, il contatto corporeo con una zona erogena della vittima, non necessariamente coincidente con la zona genitale.
A ciò consegue che il tentativo è ipotizzabile o quando allorquando manchi un contatto fisico tra l'autore del reato e la persona purché sia ravvisabile l'oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, oppure quando i toccamenti riguardino parti corporee diverse da quelle genitali o dalle zone che la scienza medica, psicologica, antropologica, qualifica come zone erogene allorché, per cause indipendenti dalla propria volontà (pronta reazione della vittima o per altre ragioni), l'agente non riesca a toccare la parte corporea presa di mira.
È stato pertanto ritenuto integrare la forma consumata e non tentata la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime del corpo della vittima o su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo incompleto, essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica (Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 41096; Cass. pen., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 4674).
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto configurato il delitto di violenza sessuale nel palpeggiamento del seno nel corso di un'aggressione fisica nei confronti di una donna, il quale ha comportato a tutti gli effetti il contatto non solo con il corpo della vittima ma altresì con una zona dichiaratamente erogena, rientrando perciò la condotta a pieno titolo nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 609-bis c.p.
Tale condotta, infatti, comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgente la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, indipendentemente dall'appagamento da parte dell'agente di un istinto libidinoso (Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2006, n. 33464; Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 41096).
Circa l’attenuante di particolare tenuità di cui all’ultimo comma dell'art. 609-bis c.p., la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che la formulazione letterale della norma imponga di considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto nella sua globalità che possano incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato, e dunque valutando la qualità dell'atto compiuto, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di quest'ultima, l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato anche in termini psichici.
Riferimenti Normativi: