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Diritto penale

Reati in generale

28 | 03 | 2022

Il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la propria vita o incolumità, a seguito della propria testimonianza, non esclude la punibilità ex art. 384 c.p.

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 11244 del 9 marzo 2022, depositata il 28 marzo 2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p.. Tale disposizione sancisce la non punibilità di colui, che abbia commesso alcuno dei delitti previsti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378 c.p., "per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore". L'esimente trova la sua ragione d'essere nel principio nemo tenetur se detegere e nel riconoscimento della forza incoercibile dei vincoli di solidarietà familiare a fronte dell'obbligo di rendere testimonianza, secondo una ratio analoga a quella sottesa all'art. 199 c.p.p., che riconosce la facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell'imputato dal rendere testimonianza (Cass. pen., sez. un., 29 novembre 2007, n. 7208). La disposizione è considerata dalla giurisprudenza un'ipotesi speciale dello stato di necessità, riferita esclusivamente ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, regolata con norma che deroga a quella generale dell'art. 54 c.p., perché, diversamente da quella stabilita in tale articolo, è applicabile anche se il pericolo sia stato volontariamente causato dal soggetto passivo (ex plurimis: Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 15327). È, tuttavia, controverso nella giurisprudenza di legittimità se detta causa di non punibilità sia applicabile anche qualora in cui il soggetto agisca per evitare un danno alla vita o all'integrità personale e, segnatamente, nel caso in cui un testimone violi l'obbligo di dire la verità solo perché si senta minacciato. Secondo alcune pronunce, infatti, in tema di falsa testimonianza, ai fini della configurabilità dell'esimente rileva non solo il pericolo di un nocumento alla libertà o all'onore dell'autore del reato o di un suo prossimo congiunto, ma altresì quello di un nocumento all'incolumità fisica (Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2011, n. 26061; Cass. pen., sez. VI, 9 aprile 2009, n. 26606; Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 4239; Cass. pen., sez. I, 20 ottobre 1998, n. 5759). In queste sentenze si rileva che il temuto danno alla vita e all'incolumità fisica conseguente a minacce si riverbera negativamente sulla stessa libertà morale del soggetto minacciato, che costituisce aspetto essenziale della libertà individuale (Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 4239, fattispecie in cui l'atteggiamento reticente dell'imputato nel momento in cui ha assunto l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197-bis, comma 1, c.p.p., è stato determinato dalla volontà di proteggere il fratello, fatto oggetto di minacce di morte dagli emissari di un coimputato). Si aggiunge, inoltre, che sarebbe incongruo, non applicare l'esimente quando il soggetto agisca per tutelare il bene della vita, superiore a quello della propria libertà. Secondo l'orientamento opposto, ampiamente prevalente, invece, la formulazione letterale dell'art. 384 c.p. limita l'ambito di applicazione dell'esimente esclusivamente alla necessità di tutelare non già la propria incolumità personale attraverso la falsa testimonianza, ma soltanto l'onore e la libertà personale. Pertanto, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la propria vita o incolumità, a seguito della propria testimonianza, non rientra nella previsione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., che si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (Cass. pen., sez. VI, n. 8 gennaio 2021, n. 7006; Cass. pen., sez. VI, 8 aprile 2008, n. 26560; Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2003, n. 4895; Cass. pen., sez. VI, 23 marzo 2006, n. 12799; Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 1988, n. 5232; Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 1982, n. 2537; Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 1979, n. 4066). In queste sentenze la Corte di cassazione ha precisato che il timore per eventuali ritorsioni dipendenti dalla testimonianza (e, dunque, il timore per la propria incolumità) può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. sempre che ne ricorrano i relativi presupposti e, segnatamente, qualora sussista una situazione di pericolo concreto ed attuale, non essendo sufficiente che il teste si senta minacciato (Cass. pen., sez. VI, 28 novembre 2013, n. 13086; Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2008, n. 26570; Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 1997, n. 1908). Non potrebbe, infatti, essere riconosciuta l'esimente di cui all'art. 384, comma 1, c.p. nel caso di un testimone che violi l'obbligo di deporre e di dire la verità solo perché si senta minacciato, anche in ragione della normativa di tutela prevista per la protezione dei testimoni (L. 11 gennaio 2018, n. 6), che prevede una gamma diversificata di misure di protezione secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia, proprio nel presupposto che l'obbligo di testimoniare non possa subire deroghe di fronte al pericolo di intimidazioni (Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 7006). La Suprema Corte ha aderito a quest'ultima interpretazione: il legislatore, infatti, introducendo tale esimente ha inteso riferirsi esclusivamente ai tipici beni (e, dunque, la libertà e l'onore) che possono essere pregiudicati da condotte rispettose degli obblighi vigenti in materia di amministrazione della giustizia e tali non sono i beni della vita e dell'integrità personale, tanto più che l'ordinamento non prevede più la pena di morte per effetto della L. 13 ottobre 1994, n. 589 (Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra). Non sussistono, inoltre, i presupposti per procedere ad una interpretazione analogica in bonam partem di questa disposizione con riferimento alla necessità di evitare un danno all'integrità personale. Quanto al presupposto applicativo della necessità di tutelarsi dal pericolo di offese all'integrità fisica non può, tuttavia, prospettarsi alcuna applicazione analogica dell'esimente, in quanto non sussiste alcuna lacuna nel sistema penale sul punto; infatti, il timore per eventuali ritorsioni dipendenti dalla testimonianza nella trama sistematica del codice penale rileva già ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., qualora sussista una situazione di pericolo concreto e attuale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 54 c.p.
  • Art. 384 c.p.
  • L. 13 ottobre 1994, n. 589
  • L. 11 gennaio 2018, n. 6