Diritto civile
Persone e Famiglia
31 | 03 | 2022
Amministrazione di sostegno: l’opposizione del beneficiario
Giovanna Spirito
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 10483 del 31 marzo 2022, si è interrogata – ad oltre un decennio,
ormai, dal momento in cui Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle
Persone con disabilità (adottata il 13 dicembre 2006) è stata ratificata dalla
nostra Repubblica – sulla necessità di valorizzare, nell'ambito della
disciplina nazionale, le disposizioni e le soluzioni interpretative
potenzialmente coerenti con i principi espressi in questo strumento
internazionale.
In questa prospettiva, decisivo rilievo è destinato ad
assumere, compatibilmente con il tipo ed il grado di disabilità
dell'amministrando, l'audizione della persona cui il procedimento di apertura
dell'amministrazione di sostegno si riferisce. Invero – a differenza di quanto
previsto per il procedimento di interdizione o inabilitazione (art. 419 c.c.) –
il giudice tutelare non solo deve sentire la persona ma, con previsione
peculiare propria dell'istituto di protezione in esame, "deve tener conto,
compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona,
dei bisogni e delle richieste di questa" (art. 407, comma 3, c.c.).
L'audizione del beneficiario risulta, invero, centrale
nell'ambito del procedimento in esame (Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2013, n.
6861) per l'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete
esigenze dell'amministrando, anche se la volontà espressa dal beneficiario non
appare decisiva in relazione all'esito del procedimento di apertura della
amministrazione di sostegno. Se, infatti, la circostanza che il beneficiario
abbia chiesto o accettato il sostegno ovvero abbia indicato la persona da
nominare o i bisogni concreti da soddisfare non costituisce condizione
necessaria per l'applicazione di tale misura (v. Cass. civ., sez. I, 1° marzo 2010,
n. 4866 anche secondo Corte Cost. 19 gennaio 2007, n. 4), così come, in senso
opposto, al dissenso del beneficiario, ai sensi degli artt. 407 e 410 c.c., non
è attribuita una efficacia paralizzante ai fini dell'attivazione della misura
dell'amministrazione di sostegno, a meno che – come è stato già affermato – il
giudice non accerti che i suoi interessi sono comunque tutelati, sia in via di
fatto dai familiari che per il sistema di deleghe attivato autonomamente
dall'interessato (Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2017, n. 22602) va tuttavia
rimarcato che la volontà contraria all'attivazione della misura
dell'amministrazione di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida
(come si verifica allorquando la limitazione di autonomia si colleghi ad un
impedimento soltanto di natura fisica), non può non essere tenuta in debito
conto da parte del giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione,
tenendo conto della necessità di privilegiare il rispetto
dell'autodeterminazione della persona interessata, così da discernere le
fattispecie, a seconda dei casi (Cass. civ., sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29981).
Ugualmente, costituiscono punti di forza dell'istituto, l'intrinseco dinamismo e la strumentale flessibilità che lo connotano, desumibili dalla previsione normativa, non formale, del dovere dell'amministratore di sostegno di riferire periodicamente al giudice tutelare non solo in ordine alle attività svolte con riguardo alla gestione del patrimonio, ma anche in ordine ad ogni mutamento delle condizioni di salute e delle condizioni di vita personale e sociale dell'amministrato (art. 405, comma 5, n. 6, c.c.) e, soprattutto, dalla possibilità che il provvedimento che ha dichiarato aperta la procedura sia sempre suscettibile di adeguamento e modifiche anche d'ufficio (art. 407, comma 4, c.c.; art. 411, comma 4, c.c.). Questo strumentario, sintonico all'obiettivo di una individualizzata rispondenza tra il provvedimento e la sua effettiva e perdurante adeguatezza alle esigenze di assistenza del beneficiario, merita di essere valorizzato, anche nei sensi indicati dall'art. 12 della Convenzione.
Le caratteristiche proprie dell'amministrazione di sostegno impongono, quindi, in linea con le indicazioni rivenienti dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – da accertare anche mediante CTU, ove necessario –, sia rispetto alla incidenza della stesse sulla capacità del beneficiario di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, anche eventualmente avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe dallo stesso approntato; inoltre, il perimetro dei poteri gestori ordinari attribuibili all'amministratore di sostegno va delineato in termini direttamente proporzionati ad entrambi gli anzidetti elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.
In questo quadro - ha concluso la Suprema Corte - le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.
Riferimenti Normativi: