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Diritto civile

Persone e Famiglia

31 | 03 | 2022

Amministrazione di sostegno: l’opposizione del beneficiario

Giovanna Spirito

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10483 del 31 marzo 2022, si è interrogata – ad oltre un decennio, ormai, dal momento in cui Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità (adottata il 13 dicembre 2006) è stata ratificata dalla nostra Repubblica – sulla necessità di valorizzare, nell'ambito della disciplina nazionale, le disposizioni e le soluzioni interpretative potenzialmente coerenti con i principi espressi in questo strumento internazionale.

In questa prospettiva, decisivo rilievo è destinato ad assumere, compatibilmente con il tipo ed il grado di disabilità dell'amministrando, l'audizione della persona cui il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno si riferisce. Invero – a differenza di quanto previsto per il procedimento di interdizione o inabilitazione (art. 419 c.c.) – il giudice tutelare non solo deve sentire la persona ma, con previsione peculiare propria dell'istituto di protezione in esame, "deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa" (art. 407, comma 3, c.c.).

L'audizione del beneficiario risulta, invero, centrale nell'ambito del procedimento in esame (Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2013, n. 6861) per l'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, anche se la volontà espressa dal beneficiario non appare decisiva in relazione all'esito del procedimento di apertura della amministrazione di sostegno. Se, infatti, la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o accettato il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare non costituisce condizione necessaria per l'applicazione di tale misura (v. Cass. civ., sez. I, 1° marzo 2010, n. 4866 anche secondo Corte Cost. 19 gennaio 2007, n. 4), così come, in senso opposto, al dissenso del beneficiario, ai sensi degli artt. 407 e 410 c.c., non è attribuita una efficacia paralizzante ai fini dell'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno, a meno che – come è stato già affermato – il giudice non accerti che i suoi interessi sono comunque tutelati, sia in via di fatto dai familiari che per il sistema di deleghe attivato autonomamente dall'interessato (Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2017, n. 22602) va tuttavia rimarcato che la volontà contraria all'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida (come si verifica allorquando la limitazione di autonomia si colleghi ad un impedimento soltanto di natura fisica), non può non essere tenuta in debito conto da parte del giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, tenendo conto della necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da discernere le fattispecie, a seconda dei casi (Cass. civ., sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29981).

Ugualmente, costituiscono punti di forza dell'istituto, l'intrinseco dinamismo e la strumentale flessibilità che lo connotano, desumibili dalla previsione normativa, non formale, del dovere dell'amministratore di sostegno di riferire periodicamente al giudice tutelare non solo in ordine alle attività svolte con riguardo alla gestione del patrimonio, ma anche in ordine ad ogni mutamento delle condizioni di salute e delle condizioni di vita personale e sociale dell'amministrato (art. 405, comma 5, n. 6, c.c.) e, soprattutto, dalla possibilità che il provvedimento che ha dichiarato aperta la procedura sia sempre suscettibile di adeguamento e modifiche anche d'ufficio (art. 407, comma 4, c.c.; art. 411, comma 4, c.c.). Questo strumentario, sintonico all'obiettivo di una individualizzata rispondenza tra il provvedimento e la sua effettiva e perdurante adeguatezza alle esigenze di assistenza del beneficiario, merita di essere valorizzato, anche nei sensi indicati dall'art. 12 della Convenzione. 

Le caratteristiche proprie dell'amministrazione di sostegno impongono, quindi, in linea con le indicazioni rivenienti dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – da accertare anche mediante CTU, ove necessario –, sia rispetto alla incidenza della stesse sulla capacità del beneficiario di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, anche eventualmente avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe dallo stesso approntato; inoltre, il perimetro dei poteri gestori ordinari attribuibili all'amministratore di sostegno va delineato in termini direttamente proporzionati ad entrambi gli anzidetti elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.

In questo quadro - ha concluso la Suprema Corte - le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6
  • Art. 12, Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità (adottata il 13 dicembre 2006)
  • Art. 405 c.c.
  • Art. 407 c.c.
  • Art. 410 c.c.
  • Art. 411 c.c.
  • Art. 419 c.c.