Diritto penale
Delitti
01 | 04 | 2022
Omicidio preterintenzionale: l'azione violenta quale mera concausa dell'evento morte non voluto
Valerio de Gioia
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con
sentenza n. 12180 del 19 gennaio 2022, depositata il 1° aprile 2022, ha offerto
importanti chiarimenti in tema di omicidio preterintenzionale.
In linea generale, tra i reati contro la persona, l'omicidio
preterintenzionale si configura allorquando l'azione aggressiva dell'autore del
reato sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così
che la morte costituisca un evento non voluto, ancorché legato da nesso causale
alla condotta dell'agente (Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2011, n. 36135).
In particolare, deve esistere un rapporto di causa ed effetto
tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale
che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di
percosse o di lesioni voluto dall'agente (Cass. pen., sez. V, 12 luglio 2012, n. 41017).
Il che, del resto, si accorda pienamente col tradizionale principio "causa
causae est causa causati" che, pur temperato dal criterio di regolarità
causale, è anch'esso riconosciuto applicabile dalla giurisprudenza (v. Cass.
pen., sez. I, 18 aprile 1966, n. 654).
Siffatta impostazione ermeneutica rende anche ragione dell'ulteriore regula iuris, che è agevole trarre da altro precedente giurisprudenziale (Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2003, n. 3946), secondo cui deve ritenersi realizzato il nesso causale quando la morte sia conseguenza di una specifica situazione di pericolo cagionata dalla condotta intenzionale del reo, volta a percuotere o ledere il soggetto passivo. In tal senso deve, infatti, osservarsi come il legislatore abbia inteso specificamente prevedere e disciplinare tale fattispecie in quanto caratterizzata, rispetto ad altre fattispecie aggravate dall'evento morte, da atti di diretta aggressione all'integrità fisica del soggetto passivo e cioè da condotte che, per loro intrinseca natura, esprimono più di ogni altra il pericolo che vengano innescati processi causali in grado di degenerare nell'uccisione di colui che le subisce (Cass. pen., sez. V, 3 maggio 2016, n. 35015). Pertanto, anche qualora l'azione violenta dell'imputato si atteggi a mera concausa dell'evento morte non voluto - come può accadere nel caso in cui la vittima sia affetta da patologie cardiache idonee a provocare arresti cardiocircolatori in condizioni di stress fisico o psicologico di cui l'agente non è a conoscenza - non può escludersi la sussistenza del nesso eziologico tra gli atti diretti a commettere i delitti di percosse o lesioni e il decesso della persona offesa. Invero, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., soltanto cause sopravvenute e da sole idonee a cagionare l'evento possono recidere il collegamento causale con l'aggressione fisica posta in essere dall'imputato. Per tutti gli altri casi in cui intervengano concause preesistenti o simultanee, oppure anche sopravvenute ma non idonee a determinare da sole l'evento, in assenza delle percosse o lesioni, il nesso di causalità non ne verrà intaccato, pure se queste siano indipendenti dall'azione del colpevole.
La Suprema Corte in proposito ha evidenziato come non sono cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano in sinergia con la condotta dell'imputato, sì che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato, perché non possono essere qualificate come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente (Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2011, n. 15220; Cass. pen., sez. V, 3 maggio 2016, n. 35015). Tale principio peraltro è stato affermato anche in relazione ad una fattispecie in cui erano state inferte percosse, con un bastone e con calci e pugni, ad un soggetto portatore di gravi affezioni al sistema cardio-circolatorio ed assuntore di sostanze stupefacenti.
Riferimenti Normativi: