Diritto penale
Delitti
01 | 04 | 2022
Critica politica e diffamazione: i limiti e il presupposto della «continenza»
Marianna Casella
Con sentenza n. 12199 del 17 febbraio 2022 (dep. 1° aprile 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei limiti della scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica di cui all’art 51 c.p.
Ai fini della configurabilità dell'esimente in parola, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, si richiede, in ossequio alla ratio della norma, che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Cass. pen., sez. V, 14 settembre 2020, n. 31263). Ne consegue, coerentemente, la sussistenza dell’esimente del legittimo esercizio del diritto allorquando l’espressione usata si risolva in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché l’espressione medesima non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2014, n. 46132).
Il delitto di diffamazione ex art 595 c.p., può dunque ritenersi - a contrario - sussistente qualora i limiti della necessità dell’affermazione e della diffusione delle idee politiche siano oltrepassati, trasformando così la competizione politica in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari.
In tale ultimo caso, le affermazioni non potrebbero ritenersi espressione del diritto di critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui — nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi — concretandosi piuttosto in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono, degenerando, in un attacco personale o nella pura contumelia.
Numerosi sono i precedenti giurisprudenziali a sostegno di una siffatta ricostruzione.
Già in Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2010, n. 8824, era stata enunciata l’insussistenza dell’esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, l'espressione usata risolvendosi non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. In linea con l’orientamento indicato, la Suprema Corte aveva dunque tracciato il limite immanente all'esercizio del diritto di critica, individuandolo nel rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem (Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2010, n. 4938).
Il delitto di diffamazione è stato così ritenuto pienamente integrato, a titolo esemplificativo, a fronte della diffusione di un manifesto-volantino nel quale si definiva il Sindaco di un Comune come “gaglioffo” e “azzeccagarbugli”, non potendosi tali attributi giustificare con il legittimo esercizio del diritto di critica politica, in quanto non necessari né collegati al dissenso sull'operato e sulla personalità pubblica dell'offeso, ma concernenti la sua sfera professionale e personale, denigrandone la moralità e la capacità (Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2006, n. 32577). Egualmente si è ritenuto che la continenza fosse superata allorché, nel corso di un comizio elettorale, si era assimilato l'avversario politico a "Giuda Iscariota" e lo si era accusato di essersi venduto per "trenta denari", posto che tale accostamento aveva comportato l'attribuzione di caratteristiche infamanti (Cass. pen., sez. V, 19 dicembre 2006, n. 4991). Appare pertanto evidente l’incedere dell’orientamento, ancora una volta ribadito dalla Suprema Corte, che individua il confine netto tra diffamazione ed esercizio del diritto di critica, potendosi ritenere operante l’esimente ex art. 51 c.p. soltanto laddove si ravvisi una “continenza” dell’espressione critica ed una sua stretta funzionalità al legittimo esercizio del diritto medesimo, collocato in una dimensione pubblica e afferente l’attività politica, non potendosi altrimenti giustificare l’espressione diffamatoria ed integrativa della fattispecie di reato di cui all’art. 595 c.p.
Riferimenti Normativi: