Diritto processuale penale
Impugnazione
15 | 07 | 2021
I limiti del ricorso per Cassazione nel procedimento di prevenzione
Giacomo Zurlo
La
sesta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 27337 del 28
aprile 2021 (dep. 15 luglio 2021) ha ribadito i limiti vigenti in tema di ricorribilità
per cassazione nei procedimenti di prevenzione.
La
giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in tema di misure di prevenzione,
il ricorso per cassazione possa essere proposto soltanto per violazione di
legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di
motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso in cui vengano
denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della
motivazione ovvero diretto a far valere vizi che rendano la motivazione del
tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da
risultare meramente apparente (Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2011, n. 5838;
Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2011, n. 5117; Cass. pen., sez. I, 10 dicembre
2010, n. 580).
Tale
orientamento, peraltro, ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite che, in un
recente arresto, hanno ribadito il principio secondo cui nel procedimento di
prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di
legge, secondo il disposto dell’art. 4, L. 27 dicembre 1956, n. 1423,
richiamato dall’art. 3-ter, secondo
comma, L. 31 maggio 1965, n. 575. Ne
consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei
vizi di deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta
di cui all’art. 606, comma 1, lett. e). c.p.p., potendosi esclusivamente
denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di
provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal comma 9 del predetto art. 4, L. 31 maggio
1956, n. 1423, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. I
giudici hanno anche chiarito che non può essere proposta come vizio di
motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti
difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o
comunque restino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2014, n. 33451).
In questa prospettiva è stato inoltre opportunamente spiegato che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Cass. pen., sez. II, 6 luglio 2020, n. 20968).
Nel caso di specie, la corte di appello, lungi dall’adottare una motivazione inesistente o apparente, ha colmato le lacune che hanno determinato l’annullamento con rinvio disposto precedentemente dalla Corte di Cassazione, puntualmente disattendendo le singole doglianze difensive riportate nei motivi di ricorso, nonché sottolineando, con approfondita ed articolata motivazione, corredata da pertinenti richiami giurisprudenziali, la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l’applicazione delle misure di sicurezza applicata nei confronti dei ricorrenti, le cui censure risultano in gran parte assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto acriticamente reiterative delle doglianze già disattese.
Riferimenti Normativi: