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Diritto penale

Delitti

01 | 04 | 2022

Il reato di inquinamento ambientale: elementi costitutivi e natura giuridica

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 11998 del 21 dicembre 2021 (dep. 1° aprile 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che la condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis c.p. – introdotto dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 –, comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma. Quel che conta è la sussistenza del nesso causale tra le violazioni, che rendono tipica la "causa", qualunque esse siano, e l'evento prodotto.

Il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. è un reato di danno, che non tutela la salute pubblica, ma l'ambiente in quanto tale e presuppone l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli art. 240 e ss. del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i concetti di "compromissione" e "deterioramento" consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi, con l'ulteriore precisazione che i due termini indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema connotata, nel caso della "compromissione", da una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema e, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi (Cass. pen., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170).

Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto de quo e quello, più grave, di disastro ambientale ex art. 452-quater c.p..

Quanto alla natura "significativa" e "misurabile" che qualifica il deterioramento ovvero la compromissione, ferma la loro funzione selettiva di condotte di maggior rilievo, il termine "significativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile, mentre l'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza, o comunque concretamente accertabile.

Quanto, infine, all'elemento soggettivo del reato, il delitto di inquinamento ambientale costituisce un reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di "abusare" del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, essendo punibile pertanto il reato in esame anche a titolo di dolo eventuale (Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2019, n. 26007).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 452-bis
  • L. 22 maggio 2015, n. 68
  • Art. 240, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente)